Alienazione e prelazione

Il provvedimento di dichiarazione di interesse comporta, a carico del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, del bene una serie di obblighi:

– Denuncia di trasferimento di proprietà/detenzione – Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali devono essere denunciati al Ministero ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 42/2004 e successive integrazioni e modificazioni. La denuncia deve essere presentata entro 30 giorni al competente Soprintendente del luogo dove si trova il bene, dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare, o in caso di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; dall’erede o dal legatario in caso di successione a causa di morte. Per l’erede il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari, per il legatario il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’art.623 del c.c., salvo rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. La denuncia deve contenere i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali, l’indicazione del luogo in cui si trovano i beni, l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento, nonché, ai fini dell’invio delle comunicazioni dovute, l’indicazione del domicilio in Italia delle parti. La denuncia priva delle indicazioni previste o con indicazioni incomplete o imprecise è considerata non avvenuta, con notevoli ripercussioni sui termini relativi all’esercizio di prelazione.

– Esercizio del diritto di prelazione – Il diritto di prelazione è esercitato dal Ministero, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 42/2004, nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento, o nel termine di 180 giorni dalla ricezione di denuncia tardiva o dall’acquisizione di tutti gli elementi costitutivi della stessa in caso di omessa o incompleta denuncia. Inoltre, il diritto di prelazione è esercitato dalla Regione o da altro ente pubblico territoriale interessato, ai sensi dell’articolo 62, comma 3 del decreto legislativo sopra citato, entro il termine di trenta giorni dalla denuncia – mediante apposita proposta di prelazione al Ministero -, sui beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro o sia dato in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal soggetto procedente alla prelazione. In caso di controversie sulla determinazione del prezzo, lo stesso è determinato da un terzo soggetto designato concordemente dalle parti. In caso di mancato accordo sulla nomina dello stesso, la nomina è effettuata, su richiesta delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Il provvedimento di prelazione è notificato, entro i termini previsti dal D. Lgs. 42/2004, all’alienante ed all’acquirente e la proprietà passa allo Stato dalla data dell’avvenuta notifica. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato. Nelle more di definizione del provvedimento di prelazione l’atto di alienazione è sospensivamente condizionato all’esercizio di prelazione e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa. Qualora il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, è fatta salva la facoltà dell’acquirente di recedere dal contratto.

-Denuncia di trasferimento delle opere per cambio residenza – Quando lo spostamento, dipende dal mutamento di dimora o sede del detentore è sufficiente la denuncia al Soprintendente, che entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danni nel trasporto. Inoltre, per quanto attiene la destinazione delle opere vincolate, è fatto obbligo ai proprietari, detentori o possessori a qualsiasi titolo di beni vincolati di rispettare le prescrizioni del Soprintendente e di dare comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio, circa il luogo di destinazione dei Beni, anche in occasione di spostamenti temporanei.

-Divieto di trasferimento all’estero – Le opere vincolate non possono essere trasferite all’estero (in caso di vendita a cittadini stranieri i beni devono comunque rimanere nel territorio nazionale). È prevista una speciale procedura di autorizzazione per l’esportazione temporanea di beni culturali da esporre al pubblico godimento in occasione di eventi di particolare rilievo (mostre, manifestazioni culturali, ecc.).

– Sanzioni: Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. L.gs. 42/2004) il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. In caso di inottemperanza all’ordine impartito, il Ministero provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato, con conseguente recupero delle relative somme nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta da tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato.