Per una valorizzazione diffusa dei beni archeologici nel territorio. Aree e musei civici dopo la riforma

  1. Il ruolo delle Soprintendenze per la valorizzazione dei beni archeologici del territorio

Oggi si tende a connettere la valorizzazione dei beni culturali essenzialmente ai musei. Ma si tratta di un’equazione estemporanea, conseguenza dell’ultima riforma del MiBACT.

Con le “riforme Franceschini” (DPCM 171/2014 e DM 44/2016) la pur recentissima Direzione Generale “Valorizzazione” – istituita dal DPR 91/2009 insieme a quella denominate con gusto vintage “Antichità” – è stata sostituita da una Direzione tout court “Musei”. Questa visione della valorizzazione dei beni culturali focalizzata prevalentemente sui musei e, per affinità, sui parchi archeologici ha comportato l’esclusione di tutti gli altri contesti ospitanti beni culturali dalle competenze della Direzione Generale Musei e degli istituti da essa dipendenti ovvero i Poli Museali regionali.

Tra questi contesti non museali si annoverano diverse tipologie di “monumenti”, che sfuggono alla natura propria e alla possibile destinazione museale, come chiese, palazzi e castelli, che sono stati (o meno) trasferiti dalle Soprintendenze ai Poli sulla base di una loro generica qualificazione come luoghi della cultura aperti al pubblico e di norma provvisti da un presidio di vigilanza MiBACT. Al Polo del Veneto sono state trasferite, per esempio le ville di Strà e di Dolcedo, piuttosto che al Polo della Liguria i castelli di Sanremo, Sarzana e Lerici.

Destinazioni più varie e spesso incerte e disomogenee hanno interessato quella che è forse la tipologia di luogo della cultura strictu sensu più diffusa e caratteristica del nostro paese ovvero le aree archeologiche. Quelle più importanti, a iniziare da Pompei e dal Colosseo ma anche Ercolano, Ostia, Paestum e perfino i Campi Flegrei sono state “promosse” a parco archeologico e dotate di cospicui fondi e risorse, alla stregua dei principali musei storico-artistici e archeologici dello Stato, come Brera, gli Uffizi, l’Accademia ma anche il Museo Nazionale Romano, quello di Taranto, il Pigorini (fuso con Tradizioni Popolari e Arte Orientale) e perfino Reggio Calabria.

Ma le altre aree archeologiche, quelle di secondo o terzo livello di interesse – misurato con il metro non sempre significativo del numero di visitatori – sono rimaste quasi sempre collegate alle Soprintendenze, anche dopo la successiva fusione delle Soprintendenze Archeologia con quella Belle Arti e Paesaggio nella cosiddetta seconda fase dell’ultima riforma. A volte anche con esiti surreali, come avvenuto in Veneto per le aree di Altino e di Este, strettamente connesse ai relativi musei nazionali ma, diversamente da questi, rimaste alla Soprintendenza e non passate al Polo.

Si tratta in quasi tutti i casi di aree non presidiate da addetti alla vigilanza del MiBACT e in diversi casi abbandonate a sé stesse, con quel minimo di manutenzione residua consentito dai limitati fondi disponibili nella programmazione annuale dei lavori pubblici

Va detto che di questa sorte ingloriosa delle aree archeologiche dopo il boom degli anni ’70-’80, quando i grandi scavi urbani e nel territorio le moltiplicavano in giro per l’Italia, non è responsabile solo l’ultima fase riformista del Ministero. Il loro declino era già da tempo ben avvertito dagli addetti ai lavori e dal pubblico e in qualche modo è stata conseguenza di una mancata strategia di valorizzazione a lungo termine, che si appagava troppo spesso del momento inaugurale senza preoccuparsi di assicurare la continuità della fruizione.

Questa situazione di crisi delle aree archeologiche era, quindi, oggettivamente già consolidata e la sua sempre precaria e parziale risoluzione affidata alla buona volontà di singoli soprintendenti e funzionari delle storiche Soprintendenze per i beni archeologici. Oggi quest’onere è rimasto in capo alle nuove Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e la sorte delle aree archeologiche dipende dalla disponibilità residua dei pochissimi dirigenti archeologi che reggono dette Soprintendenze “olistiche”, dalla sensibilità dei dirigenti degli altri profili (architetti e storici dell’arte) e dalla propensione alla valorizzazione e non solo alla tutela che si rinviene in tanti, soprattutto giovani, funzionari archeologi del Ministero.

Non sono, peraltro, solo le aree archeologiche a trovarsi in qualche modo nel cono d’ombra dell’attuale assetto organizzativo ma anche i musei archeologici civici e di altri enti non statali.

Se infatti il DPCM 171/2014 prevede che siano i Poli museali a promuovere sistemi museali regionali integrati tra enti statali e non, di fatto non risulta che questa finalità sia stata perseguita finora e in ogni caso essa pare riguardare solo l’aspetto gestionale e non propriamente costitutivo dei musei non statali.

Nel caso di quelli archeologici la riserva ministeriale sulla ricerca ha storicamente determinato la pressoché esclusiva proprietà statale dei beni archeologici depositati presso Comuni e altri enti enti pubblici territoriali o ecclesiastici. La competenza su detti beni resta quindi delle Soprintendenze, che di fatto sono coinvolte direttamente e, di solito, esclusivamente nella fase di formazione/trasformazione degli allestimenti espositivi di detti beni in contenitori museali non statali. Insomma, sono le Soprintendenze a determinare se e come istituire nuovi musei archeologici non statali, concedendo in deposito i materiali archeologici di proprietà statale ai Comuni o agli altri soggetti richiedenti alle condizioni prefissate dalla Circolare 10/2011 dell’allora Direzione Generale per le Antichità (con riferimento ai parametri minimi fissati dall’ “Atto di indirizzo sugli standard museali” di cui al DM 10.05.2011).

Questa competenza residua della Soprintendenze sulle aree e sui musei archeologici non statali comporta la necessità di una visione globale del relativo processo di valorizzazione, considerato anche che quasi sempre aree e musei sono strettamente interconnessi tra loro nel medesimo ambito territoriale. Appare necessario, allora, elaborare strategie complessive per la gestione di questo processo e, considerata l’obiettiva difficoltà di sostegno economico per queste tipologie di luoghi della cultura, individuare fin da subito gli interlocutori istituzionali privilegiati, che sono di norma le amministrazioni comunali. Nella loro qualità di enti locali per eccellenza i Comuni appaiono, infatti, come il tramite ideale tra Stato/Ministero e utenti finali, cioè cittadini e turisti a cui è destinata l’offerta museale in questione.

Per quanto le Soprintendenze abbiano un ruolo essenziale sul piano strategico e autorizzativo appare in ogni caso necessaria una connessione operativa tra i diversi istituti periferici del Ministero. Non solo Soprintendenze ma anche Poli museali e Segretariati dovrebbero essere coinvolti in questa interlocuzione con i Comuni, almeno in termini di programma e di accordi quadro, in modo da predisporre e agevolare l’integrazione di questi luoghi nel sistema di rete museale regionale che il legislatore ha preordinato.

I presupposti di questa sinergia si rinvengono nelle stesse norme di riferimento primario del sistema di disciplina dei beni culturali, a partire dall’art. 118 della Costituzione che determina il cd. “principio di sussidiarietà” tra gli enti pubblici e prefigura il trasferimento delle competenze amministrative verso gli enti più vicini al cittadino e alle necessità del territorio, che sono appunto i Comuni.

Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) prevede espressamente già tra i principi fondativi (art. 1, comma 3) che “Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione”. Più in particolare, gli artt. 102, comma 4 e 112, comma 4 prevedono espressamente che lo Stato e gli altri Enti pubblici territoriali “possono stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica”. Si tratta di una previsione specifica di applicazione dell’art. 15 della L. 241/90, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell’attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia.

Sulla base di queste previsioni chi scrive ha cercato di promuovere, prima in Veneto e poi in Liguria, una linea di programma tendente a rafforzare le sinergie tra Soprintendenza e enti terzi nel campo della valorizzazione del beni archeologici del territorio.

A partire dal 2010 e fino al 2015 una serie di accordi quadro, protocolli d’intesa e convenzioni sono stati siglati con diversi Comuni veneti (Verona, Vicenza, Este, Oderzo, Concordia…) e successivamente, tra il 2015 e il 2017, con Comuni liguri (Sanremo, Albenga, Finale, Toirano, Noli, Albisola, Genova, Ameglia) per determinare le modalità esatte di una collaborazione istituzionale finalizzata alla conservazione e alla valorizzazione delle diverse aree archeologiche urbane e del territorio e degli eventuali musei civici di riferimento[1].

In Liguria le aree e i musei di pertinenza statale (Soprintendenza o Polo Museale) sono quelli individuati in fig. 1.

Tra i numerosi contesti areali e museali (non statali) rimasti affidati alle cure della Soprintendenza vengono proposti qui alcuni esempi di modelli di gestione (tab. 1), che appaiono  particolarmente significativi delle diverse tipologie di oggetto dell’intesa (aree all’aperto e ipogee ma anche musei civici e depositi statali), tipologia di atto e soggetti ulteriori coinvolti nella gestione diretta (di solito società partecipate dagli stessi Comuni, istituti, associazioni e fondazioni culturali).

Tab. 1. Schema riepilogativo dei contesti presentati e dei relativi modelli di gestione.

1. Comune di Sanremo Area archeologica della Foce Protocollo d’intesa Area 24 SpA
Museo Civico, sezione Archeologica Accordo di collaborazione Università di Genova
2. Comune di Albenga Aree archeologiche e Museo della Città Accordo quadro  
Area archeologica di San Calocero Protocollo d’intesa Fondazione Oddi
Aree archeologiche sottomarine dell’Isola Gallinaria Protocollo d’intesa Capitaneria di Porto

Diving club di Albenga e Alassio

3. Comune di Toirano Grotte preistoriche di Toirano Convenzione Gestione diretta Comune
4. Comune di Finale Caverna delle Arene Candide Protocollo d’intesa Museo Archeologico del Finale – Istituto Int. di Studi Liguri
5. Comune di Genova Area archeologica dei Giardini Luzzati Accordo Coop. Sociale “Il Cesto” – Coop. Archeologia
6. Comune di Ameglia Aree archeologiche Accordo quadro  
Area archeologica di Cafaggio Protocollo d’intesa Associazione culturale “Vara Magra”
Area archeologica di Bocca di Magra Protocollo d’intesa
  1. Modelli di gestione per la valorizzazione integrata di aree e musei civici archeologici

  2. SANREMO[2]

A Sanremo due aree archeologiche, le ville romane della Foce e di Bussana, sono collegate dal suggestivo percorso ciclo-pedonale “Area 24”. L’area della Foce, in particolare, si prestava all’immediata fruizione pubblica, grazie alle importanti opere di valorizzazione completate ormai da alcuni anni dalla Soprintendenza Archeologia della Liguria. Il protocollo d’intesa che segue ne trasferisce la gestione dalla Soprintendenza al Comune di Sanremo, che coinvolgerà nella gestione diretta la Società “Area 24” in modo da integrare queste aree, come in futuro anche quella di Bussana, di Riva Ligure insieme al nuovo antiquarium di Santo Stefano al Mare nel relativo itinerario turistico.

 PROTOCOLLO D’INTESA

per l’esercizio coordinato ed integrato delle attività di fruizione e promozione dell’area archeologica della villa romana della Foce nel Comune di Sanremo (IM)

TRA

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia della Liguria (di seguito nominata, per brevità, Soprintendenza), con sede legale in Genova Via Balbi 10, codice fiscale, rappresentata dal Soprintendente…

E

Il Comune di Sanremo (di seguito denominato, per brevità, Comune), con sede legale in Sanremo, codice fiscale rappresentata dal Sindaco…

VISTI

-Il vigente sistema di disciplina dei beni culturali (art. 118 della Costituzione e D. Lgs. n. 42/2004) che impone allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali di perseguire il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione e fruizione;

-l’art. 15 della L. 241/90, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell’attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;

-l’art. 102, comma 4 e l’art. 112, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, in base ai quali lo Stato e gli altri Enti pubblici territoriali possono stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

-Il DPCM n.171/2014 ( Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo);

– il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, “ T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali “;

PREMESSO

– che l’area archeologica della villa romana in località Foce sita in Sanremo (IM), catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Sanremo al Foglio 39 mappale n. 80, di proprietà del demanio dello Stato, e al Foglio 39, mappali 169 e 83 di proprietà del Comune di Sanremo, possiede i più ampi requisiti d’interesse culturale e paesaggistico in quanto rappresenta un comprensorio di particolare rilevanza sia per l’eccezionalità delle testimonianze antiche conservate, sia per la forte connotazione che queste assumono all’interno del paesaggio urbano attuale e per la naturale vocazione che presentano in relazione alla fruizione pubblica. In relazione a detta area, nel corso degli anni, sono stati attuati, interventi di restauro, adeguamento funzionale e valorizzazione con finanziamenti erogati sia dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo sia dal Comune di Sanremo;

– che il presente accordo intende pertanto disciplinare modalità di gestione atte a superare il carattere straordinario finora caratterizzante la fruizione pubblica a questo sito e a sviluppare e potenziare modalità di valorizzazione del complesso compatibili con le prioritarie istanza di tutela;

– che risulta necessario pervenire alla predisposizione di un piano di fruizione e valorizzazione condiviso da Comune e Soprintendenza, anche al fine di pervenire all’adozione di criteri comuni in materia di valorizzazione e promozione del suddetto patrimonio archeologico;

– che risulta parimenti necessario e urgente pervenire all’esatta definizione delle criticità inerenti la suddetta area archeologica al fine di verificare le prospettive di manutenzione e gestione coordinata in modo da ottimizzare la corretta tutela e piena valorizzazione anche in considerazione dei prevedibili futuri flussi turistici;

– che la Soprintendenza e il Comune, concordando sull’opportunità di individuare azioni sinergiche per un’ottimale fruizione del patrimonio archeologico rappresentato dalla suddetta area, intendono cooperare, attraverso la messa a disposizione delle proprie risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie all’attuazione di un progetto generale, integrato e coordinato, inerente la valorizzazione e la fruizione dei suddetti luoghi culturali e a tal fine ritengono opportuno addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa che disciplini i reciproci impegni;

– che rimangono comunque fermi gli obblighi di legge con particolare riferimento alle competenze in materia di tutela dei beni culturali fissate dal D.Lgs. 42/2004;

TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Soggetti e oggetto del protocollo d’intesa

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa. La Soprintendenza e il Comune concordano di pervenire alla definizione e attuazione di un progetto generale, integrato e coordinato, per la gestione, valorizzazione e fruizione da parte del pubblico dell’ area archeologica individuata nelle premesse.

Art. 2 – Modalità di valorizzazione

Le parti concordano che il Comune provvederà al compimento delle attività di valorizzazione e fruizione dell’aree, consistenti: nell’accoglienza e assistenza al pubblico con visite guidate,  nell’effettuazione di idonea pubblicità, promozione e comunicazione, mediante affidamento, nelle forme di legge, a soggetto che  abbia come obiettivo la valorizzazione turistico-culturale del territorio in termini unitari ed integrati.

I contenuti del progetto di valorizzazione, saranno condivisi tra il Comune e la Soprintendenza.

Gli operatori opportunamente qualificati dovranno essere muniti di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile a copertura di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso delle attività, che preveda anche il Comune e la Soprintendenza quali terzi. La Soprintendenza si impegna fin d’ora a fornire agli operatori apposita formazione specifica sul sito secondo modalità da concordare.

Successivamente all’avvio del progetto di valorizzazione, il Comune si impegna alla trasmissione alla Soprintendenza di una nota informativa alla fine di ciascun anno sullo stato di attuazione delle attività, con particolare riferimento al numero dei visitatori e agli introiti.

Art. 3 – Oneri connessi all’attuazione della convenzione

In relazione al sostegno finanziario del progetto, le parti convengono sin d’ora che il Comune sosterrà i costi per le manutenzioni e gli oneri per la pulizia e il decoro delle aree, compreso lo sfalcio ed il diserbo periodico programmato delle aree sia esterne che interne ai ruderi, secondo le prescrizioni procedurali procedurali fornite dalla Soprintendenza per la più idonea tutela e conservazione dei resti.

La Soprintendenza sosterrà gli oneri solo per la manutenzione e la conservazione dei resti archeologici.

Le parti convengono sin d’ora che gli eventuali introiti derivanti dall’attuazione delle attività di valorizzazione e dalla vendita dei biglietti di ingresso, detratta la quota riservata al concessionario, saranno destinati ad opere finalizzate alla migliore conservazione e fruibilità del sito.

La presente convenzione non comporta alcun onere aggiuntivo per la Soprintendenza, né flussi finanziari fra le parti ed esclude reciprocamente le stesse da obblighi economici assunti singolarmente con terzi, esterni alla stessa.

Art. 4 – Obblighi in materia di sicurezza del sito

Con riferimento al sito individuato, le parti convengono sin d’ora che il Comune, tramite un proprio incaricato, provvederà alla redazione del Piano di Gestione delle Emergenze e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Detta documentazione dovrà essere preventivamente trasmessa alla Soprintendenza affinché questa verifichi la compatibilità dei contenuti con la tutela, la visibilità, il decoro, la corretta percezione dei beni culturali e rilasci a tal fine specifico nulla osta.

Detta documentazione sarà poi consegnata prima dell’inizio delle attività al concessionario che ne dovrà rispettare le prescrizioni.

Il suddetto concessionario, relativamente al proprio personale destinato allo svolgimento delle attività di valorizzazione, dovrà espressamente impegnarsi a:

– garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza all’interno delle aree archeologiche tanto da parte degli operatori, rispetto ai quali assume la qualifica di datore di lavoro, quanto dei visitatori;

– garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;

– provvedere alla formazione antincendio e primo soccorso dei propri addetti.

Detti obblighi dovranno essere espressamente previsti nel contratto per l’affidamento dei servizi sottoscritto tra Comune e concessionario.

Art. 5 – Riproduzione e utilizzo di immagini

Considerata la finalità del presente protocollo, la Soprintendenza autorizza, senza oneri né corrispettivi, il Comune alla riproduzione video-fotografica dei reperti di proprietà statale, oggetto delle iniziative disciplinate dal presente protocollo, ai sensi degli articoli 107 e 108 del D. Lgs. n. 42/2004. Tale autorizzazione comporta, a favore della Soprintendenza, i diritti di utilizzazione per fini istituzionali. Il Comune si impegna a non utilizzare tali immagini per scopi diversi da quelli autorizzati e a fornirne copia alla Soprintendenza. Detto materiale non potrà essere riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica, o procedimento, senza preventiva autorizzazione della Soprintendenza. Il pubblico dovrà essere reso edotto, nelle forme ritenute più idonee, che la riproduzione è avvenuta su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nonché del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

Il Comune si impegna ad apporre con pari dignità il proprio logo con quello del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la dicitura Soprintendenza Archeologia della Liguria, che sarà fornito dalla Soprintendenza, sui biglietti d’ingresso, sul materiale illustrativo (dépliant, cartoline etc.) realizzato, ed in ogni forma diversa di prodotto atto alla promozione turistica e culturale (pagine web, pubblicazioni scientifiche, percorsi tematici, ecc.) del sito.

In caso di immissione delle riproduzioni digitali nella rete informatica, occorrerà assicurare che le stesse non siano scaricabili.

Art. 6 – Referenti operativi

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente protocollo d’intesa, ciascuna parte mette sin d’ora a disposizione dell’altra i propri referenti operativi individuati, rispettivamente, nel Funzionario archeologo per la Soprintendenza …  e nel Funzionario amministrativo … per il Comune.

Art. 7 – Durata del protocollo d’intesa

La durata della convenzione è fissata fino al 31/12/2018, con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti. Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle parti può proporre l’avvio di una procedura di revisione. In mancanza di formale disdetta, la convenzione è tacitamente rinnovata per identico periodo.

Art. 8 – Inadempienza delle parti

Le parti convengono che la presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente da ciascuna di esse mediante comunicazione, da inviarsi a mezzo raccomandata AR o PEC, nel caso in cui l’altra risulti inadempiente a una qualsiasi delle obbligazioni previste e non vi abbia posto rimedio nel temine di 15 giorni dal ricevimento della diffida scritta.

Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alla controparte e saranno comunque fatti salvi gli impegni già assunti.

Ciascuno dei soggetti sottoscrittori potrà recedere anticipatamente dalla presente convenzione, previa indicazione per iscritto delle motivazioni di interesse pubblico sottese a detta decisione, con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 9 – Riservatezza e privacy

Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute riservate e saranno utilizzate direttamente per gli scopi del presente protocollo d’intesa.

Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003, al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati.

Art. 10 – Foro competente.

Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la competenza esclusiva sarà del Foro di Genova come individuato dall’art.25 c.p.c..

Art. 11 – Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 della parte seconda della tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell’art. 25, tabella B, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

Art. 12 – Disposizioni finali

Il presente protocollo d’intesa è composto da sei pagine ed è redatto in due originali ciascuno dei quali sarà consegnato a ognuno dei soggetti sottoscrittori.

Sanremo,

Per la Soprintendenza Archeologia della Liguria

Il Soprintendente

Per il Comune di Sanremo

Il Sindaco

Il Museo Civico di Sanremo, con un’importante collezione archeologica di reperti provenienti dal territorio di proprietà statale e civica, è stato oggetto di un recente trasferimento dalla storica sede di Palazzo Borea d’Olmo alla nuova sede di Palazzo Nota. Col fine di agevolare la progettazione del nuovo allestimento e garantirne la piena correttezza scientifica, considerata la pluralità delle necessarie competenze, è stata promosso uno specifico accordo tra Soprintendenza, Comune e Università di Genova.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

per ricerca finalizzata al nuovo percorso museale della sezione archeologica del Museo Civico di Sanremo (IM)

TRA

–   la Soprintendenza ABAP della Liguria, rappresentata dal Soprintendente…

–   il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell’Università degli Studi di Genova, rappresentato dal Direttore…

–   il Comune di Sanremo (IM), rappresentato dal Sindaco…

PREMESSO CHE

–   in base alla L.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare all’art.15 è previsto che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

– il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali anche col concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale (D. Lgs. 42/2004, art. 118, c. l) nell’ottica della cooperazione in materia di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, come previsto dal D.Lgs. 112/98, artt. 148-155 e dal sunnominato D. Lgs. 42/2004, artt. 5-7;

–  l’Università degli Studi di Genova (Dipartimento DAFIST) sulla base dell’accordo quadro triennale di collaborazione in attività istituzionale, sottoscritto con la Soprintendenza Archeologia della Liguria, nell’ambito dei propri programmi scientifici è da tempo impegnata anche con scavi e ricerche in concessione e in convenzione col MIBACT sulle problematiche archeologiche connesse al popolamento del territorio ligure ed in particolare del Ponente nel lungo periodo dall’età preistorica all’età post-medievale, che possano portare a risultati proficui nella conoscenza del patrimonio archeologico;

–   la Soprintendenza ABAP della Liguria (da ora in poi citata come Soprintendenza Liguria), quale responsabile istituzionale della tutela e della conservazione del  patrimonio archeologico regionale, coordina già da tempo le attività di inventariazione, catalogazione, restauro e allestimento museale (anche temporaneo sotto forma di mostre espositive) del patrimonio archeologico mobile di proprietà statale depositato presso il Museo Civico di Sanremo  e che la stessa Soprintendenza Liguria al fine di esercitare una più incisiva attività di tutela, valorizzazione e conservazione di tale importante patrimonio da tempo sollecita l’Amministrazione comunale ad avviare di comune accordo la revisione globale dell’allestimento della sezione archeologica del Museo stesso;

–   il Comune di Sanremo tramite il Museo Civico intende offrire la propria collaborazione per la valorizzazione del Museo, al fine di giungere ad una migliore e più consapevole fruizione culturale e per le positive ricadute derivanti dall’aumento dell’offerta turistico-culturale nella zona;

SI   CONVIENE   E   SI   STIPULA   QUANTO   SEGUE

Art. 1 – Obiettivi dell’accordo

Con la finalità di offrire una consulenza tecnico-scientifica al progetto di nuovo allestimento del percorso di visita della sezione archeologica del Museo Civico di Sanremo si propone di istituire di comune accordo un gruppo di lavoro composto da personaletecnico-scientifico dei tre Enti firmatari (Soprintendenza Liguria, Università e Comune).

Tale attività, dettagliata nel successivo art. 3 sarà condotta sotto la condirezione e responsabilità scientifica della Soprintendenza  Liguria e dell’Università di Genova.

Art. 2 – Durata dell’accordo

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, ha durata triennale e non è rinnovato tacitamente.

Eventuali modifiche sono disposte di comune accordo tra le parti.

Art. 3 – Obblighi dei contraenti

  1. A) La Soprintendenza Archeologia della Liguria e l’Università di Genova si impegnano con la collaborazione del Comune di Sanremo a coordinare e dirigere le seguenti attività:

1) raccolta preliminare di dati archeologici editi ed inediti sui ritrovamenti archeologici del territorio sanremese con particolare riferimento a quelli i cui materiali risultano già esposti o potranno essere oggetto di esposizione nel nuovo allestimento di futura realizzazione con supporto di piante (anche georiferite) di distribuzione dei siti e delle principali evidenze archeologiche immobili e mobili associate;

2) predisposizione di un percorso di visita condiviso con selezione di testi, immagini, filmati, rendering che confluiranno nella pannellistica fissa e multimediale di supporto alla visita;

3) predisposizione di brochures, depliants, cataloghi brevi plurilingue e catalogo scientifico del Museo;

4) organizzazione di serie di eventi (sotto forma di giornate di studio e seminari di studio) legate alle problematiche archeologiche del territorio oggetto di interesse.

  1. B) Il Comune di Sanremo si impegna a:

1) mettere a disposizione tutta la cartografia e la documentazione in particolare digitale utile all’elaborazione del punto A.1);

2) condividere la banca dati digitale con l’inventario completo del materiale archeologico conservato al Museo;

3) provvedere a finanziare il progetto di nuovo allestimento (recependo le direttive frutto del presente accordo) conferendo l’incarico a studio o professionista di chiara fama con documentata esperienza di progettazione nel campo museale.

5) fornire una sede idonea per lo svolgimento degli eventi citati al punto A.4).

  1. C) L’intera attività dettagliata nel presente accordo si intende totalmente senza spesa per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Per quanto attiene invece all’Università di Genova la spesa è limitata ai Fondi Premiali 2016 esplicitamente finalizzati a questo progetto.

Art. 4 – Pubblicazione

Restando intesa la piena osservanza delle disposizioni contenute in materia archeologica nel D.Lgs. 42/2004 e s.m. ed i., si conviene che copia integrale di tutta la documentazione prodotta, sia su supporto cartaceo che informatizzato, sarà conservata nell’archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria.

ART. 5 – Riservatezza

I sottoscrittori si rendono garanti che il personale designato allo svolgimento della ricerca mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possa venire a conoscenza nell’ambito del presente contratto.

ART. 6 –  Controversie

Tutte le eventuali controversie relative all’espletamento della attività, che non si potessero definire in via amministrativa, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova.

Art.  7 – Oneri Fiscali

Il presente atto, redatto in numero di due copie originali, è esente da bollo; è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del DPR 26/04/1986, n. 131.  Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Fatto in unico originale scritto su tre fogli, dal quale si trarranno copie autenticate per ciascun sottoscrittore; letto e sottoscritto,

Genova,

Il Soprintendente della Soprintendenza ABAP della Liguria

Il Direttore del Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell’Università di Genova

Il Sindaco del Comune di Sanremo

  1. ALBENGA[3]

Albenga rappresenta uno dei casi più interessanti e complessi di possibile modello gestionale integrato per la valorizzazione dei beni, non solo archeologici, di competenza statale, civica e di enti terzi.

Ben tre musei di interesse archeologico (“Navale Romano”, “Ingauno”, “Diocesano”) e un’esposizione permanente (“Magiche Trasparenze”) si affiancano a diverse aree archeologiche di rilevante interesse, costituendo un itinerario culturale di notevole complessità, che ha pochi confronti in Liguria e altrove.

Il complicato programma di riorganizzazione e gestione di questi beni ha comportato un iter plurieannale, tuttora in corso, con il coinvolgimento di tutti gli uffici periferici liguri del MiBACT (oltre alla Soprintendenza Archeologia e poi anche Belle arti e Paesaggio, la Soprintendenza Archivistica, il Polo museale e il Segretariato regionale), il Comune, l’Istituto di Studi Liguri, la Fondazione Oddi e la Curia diocesana.

Innanzi tutto è stato definito tra Soprintendenza e Comune un “accordo quadro per la collaborazione in attività istituzionale”, finalizzato ad elaborare un programma di attività integrate per la valorizzazione e la gestione di ben 10 aree archeologiche (di cui 3 subacquee) e un “museo della città”, che collegasse e unificasse le diverse raccolte cittadine. Lo strumento dell’accordo quadro, preliminare alla stipula dei singoli atti di intesa riguardanti le singole aree, appare ideale per una previa verifica delle strategie complessive di valorizzazione in contesti territoriali ad alta densità di evidenze.

ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE IN ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

per l’esercizio coordinato ed integrato delle attività di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale delle aree archeologiche terrestri (San Vittore, necropoli di Viale Pontelungo, San Clemente, San Calocero, Via Iulia Augusta, Pilone, anfiteatro) e sottomarine (navi onerarie romane Albenga A, Albenga B e relitto post-medievale delle “Ardesie”, depositi e materiali di interesse archeologico nelle acque circostanti l’Isola Gallinaria) e del costituendo Museo della Città nel comune di Albenga (SV)

TRA

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia della Liguria (di seguito nominata, per brevità, Soprintendenza), con sede legale in Genova, Via Balbi, 10, codice fiscale 80047930104, rappresentata dal Soprintendente …

E

Il Comune di Albenga, (di seguito nominato, per brevità, Comune), con sede in Albenga (Savona), Piazza San Michele n. 17, codice fiscale 00279480099, rappresentato dal Sindaco…

VISTI

– Il vigente sistema di disciplina dei beni culturali (art. 118 della Costituzione e D. Lgs. n. 42/2004) che impongono allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali il dovere e l’obiettivo di perseguire il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione e fruizione;

– l’art. 15 della L. 241/90, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell’attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;

– l’art. 102, comma 4, e l’art. 112, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004, in base ai quali lo Stato e gli altri Enti pubblici territoriali possono stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

– gli artt. 118 e 119 del D. Lgs. n. 42/2004, in base ai quali il Ministero, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive inerenti i beni culturali, anche con il fine di favorirne la fruizione;

PREMESSO

– che i soggetti firmatari il presente accordo hanno manifestato, ciascuno per le proprie competenze istituzionali, interesse a collaborare per le finalità indicate al seguente punto 2, in modo da realizzare un generale, integrato e coordinato esercizio delle attività di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale inerente i luoghi della cultura oggetto della presente convenzione;

– che i luoghi della cultura oggetto del presente protocollo appartengono a soggetti pubblici e pertanto sono sottoposti ope legis alle disposizioni della parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004;

TUTTO CIO’ PREMESSO LA SOPRINTENDENZA E IL COMUNE STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO

Art. 1 – Oggetto dell’accordo

La Soprintendenza, e il Comune, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, intendono cooperare, attraverso la messa a disposizione delle proprie risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie all’attuazione di un progetto generale, integrato e coordinato inerente la valorizzazione e la fruizione dei seguenti contesti culturali siti in Albenga:

  1. “Area archeologica di San Vittore”, in Viale Pontelungo;
  2. “Necropoli romana” in Viale Pontelungo;
  3. “Area archeologica di San Clemente” nell’alveo del fiume Centa;
  4. “Percorso archeologico della via Iulia Augusta” con imbocco in Regione Doria;
  5. “Monumento funerario detto il Pilone” in Regione Doria;
  6. “Resti dell’anfiteatro “in Regione Doria,
  7. “Area archeologica di San Calocero”, in Regione Doria
  8. Relitto “Albenga A”
  9. Relitto “Albenga B”
  10. Relitto “delle Ardesie”
  11. Depositi e materiali di interesse archeologico acque circostanti l’Isola Gallinaria
  12. Costituendo Museo della Città

Detto progetto comune atterrà alla valorizzazione scientifica e turistica dei luoghi succitati, alla creazione di percorsi allestitivi che – anche virtualmente e su WEB – ne agevolino, valorizzino e favoriscano la fruizione pubblica, alla pianificazione dell’attività didattica con le scuole per la migliore conoscenza, all’organizzazione di convegni, mostre e pubblicazioni su temi e problematiche connesse, all’elaborazione di programmi di ricerca a carattere locale, nazionale e internazionale su tematiche inerenti, facendo ricorso alle attuali tecnologie multimediali e ad ogni altra forma di gestione e comunicazione dei dati.

A tali fini le parti, con la presente convenzione, definiscono le strategie e gli obiettivi comuni nonché le linee di elaborazione dei conseguenti programmi che verranno fatti oggetto di convenzioni e/o specifici protocolli di attuazione.

 

Art. 2 – Obiettivi e finalità del progetto

Gli obiettivi e le finalità perseguite dalle parti, in relazione all’oggetto individuato all’art. 1, sono individuati come segue:

  1. integrazione tra politiche di valorizzazione e di fruizione tra i beni culturali e politiche del governo del territorio con riferimento alle aree indicate all’art. 1;
  2. coordinamento degli interventi dei diversi soggetti istituzionali competenti nell’ambito di scelte strategiche e programmi condivisi;

Art. 3 – Impegni delle parti

Ciascuna parte si impegna ad esercitare le funzioni e le attività di propria competenza istituzionale in modo da favorire il coordinamento e l’integrazione con l’azione di tutte le altre, in vista della realizzazione delle finalità e degli obiettivi comuni.

In particolare si impegnano a:

  1. eseguire l’accordo secondo il principio di leale collaborazione ed a trasmettersi reciprocamente tutte le informazioni rilevanti per la migliore realizzazione dell’accordo medesimo;
  2. esercitare le proprie competenze istituzionali, attraverso l’adozione degli atti di specifica competenza nella misura che si rendesse necessaria al perseguimento delle finalità del presente accordo e in presenza dei presupposti di legge;
  3. garantire l’adeguatezza delle condizioni di assetto e sistemazione dei beni in relazione alle esigenze di conservazione, tutela e sicurezza degli stessi in modo tale che le attività di valorizzazione e fruizione siano con queste assolutamente compatibili;
  4. garantire il coordinamento delle attività di scavo, studio, ricerca con impegno a concordare tempi e modalità di pubblicazione e comunicazione dei risultati progettuali;
  5. attivare ogni iniziativa atta al reperimento di forme di promozione e sostentamento, con particolare riguardo all’aspetto finanziario, degli scopi del presente accordo da parte di soggetti terzi;
  6. garantire l’adeguatezza organizzativa e professionale degli apparati incaricati della gestione, con particolare riferimento ai referenti organizzativi individuati al successivo punto 6.

Art. 4 – Personale e strutture coinvolti

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente protocollo d’intesa, ciascuna parte mette sin d’ora a disposizione delle altre, nei limiti delle proprie disponibilità e nella misura che verrà determinata a seguito degli specifici accordi operativi di cui all’art.1, le risorse economiche, il personale, le strutture, le attrezzature, le competenze tecniche e scientifiche e i servizi necessari garantendo, per ciò che riguarda il proprio personale, che lo stesso è coperto da idonea copertura assicurativa.

Art. 5 – Durata del protocollo d’intesa

La durata della convenzione è fissata in 36 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti. In mancanza di formale disdetta, da comunicarsi alla controparte, a mezzo lettera raccomandata, nel termine di almeno tre mesi prima della scadenza, la stessa si intenderà rinnovata per identico periodo.

Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle parti può proporre l’avvio di una procedura di revisione. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie saranno comunque concordate tra le parti.

Art. 6 – Referenti organizzativi

Per quanto riguarda la Soprintendenza i referenti organizzativi vengono individuati nei Funzionari Archeologi … (contesti culturali terrestri) e … (contesti culturali subacquei); per quanto riguarda il Comune i referenti organizzativi vengono indicati nelle persone del Segretario Generale…

Art. 7 – Comitato di coordinamento

È istituito un Comitato di coordinamento, con il compito di coordinare le attività in progetto, che dovrà riunirsi con cadenza almeno semestrale al fine di verificare lo stato di avanzamento delle stesse e proporre eventuali modifiche o integrazioni del presente accordo o dei protocolli operativi che verranno sottoscritti.

Del Comitato fanno parte i soggetti sottoscrittori del presente protocollo o loro delegati e i referenti organizzativi di cui all’art. 6.

Art. 8 – Responsabilità delle parti

Le parti si obbligano ad adempiere a tutte le procedure connesse agli eventi in tempi utili a garantire una proficua riuscita dell’iniziativa.

Le parti convengono che ciascuna di esse, in caso di sopravvenuto giustificato motivo tale da impedire la prosecuzione nella collaborazione, potrà recedere dalla stessa mediante comunicazione da inviarsi alle altre a mezzo raccomandata A/R.

Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alle controparti e saranno comunque fatti salvi gli impegni già assunti.

Art. 9 – Riservatezza e privacy

Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute riservate e saranno utilizzate direttamente per gli scopi del presente protocollo d’intesa.

Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati.

Art. 10 – Foro competente

Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la competenza esclusiva sarà del Foro di Genova.

Art. 11 – Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 della parte seconda della tariffa del DPR 26 aprile 1986, n. 131. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell’art. 16, tabella B, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

Art. 12 – Disposizioni finali

Il presente protocollo d’intesa è composto da sei pagine ed è redatto in un unico originale; copia conforme dello stesso sarà consegnata a ciascuno dei soggetti sottoscrittori.

Albenga,

PER LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA LIGURIA

Il Soprintendente

PER IL COMUNE DI ALBENGA

Il Sindaco

A questo accordo quadro hanno fatto seguito, finora, le due convenzioni specifiche per la gestione dell’area archeologica di età romana e paleocristiana di San Calocero e per i relitti subacquei di età romana dell’isola Gallinaria. Entrambe le convenzioni prevedono il trasferimento al Comune delle competenze gestionali con il coinvolgimento di un soggetto terzo per la fruizione in concreto (poi individuato dal Comune nella partecipata Fondazione Oddi). Di particolare interesse sono le modalità individuate per la fruizione pubblica delle aree subacquee, che, sotto la supervisione e con il coordinamento della Capitaneria di Porto e del Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea della Soprintendenza (STAS), prevedono il coinvolgimento diretto dei locali Diving club. La formazione degli istruttori-guida che accompagnano i subacquei è direttamente curata e periodicamente verificata dallo STAS e ogni diving è espressamente autorizzato ogni anno alle immersioni, che seguono un programma calendarizzato dalla Fondazione Oddi, incaricata dal Comune. Le altre aree terrestri di Albenga seguiranno lo stesso iter di trasferimento al Comune previa specifica convenzione non appena saranno definite le modalità di fruizione in sicurezza.

 PROTOCOLLO D’INTESA

per l’esercizio coordinato ed integrato delle attività di fruizione e promozione dell’area archeologica di San Calocero nel Comune di Albenga (SV)

TRA

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia della Liguria (di seguito nominata, per brevità, Soprintendenza), con sede legale in Genova Via Balbi 10, codice fiscale 80047930104, rappresentata dal Soprintendente, Dr. Vincenzo Tiné, nato a Reggio Calabria il 15/06/1963

E

Il Comune di Albenga, (di seguito nominato, per brevità, Comune), con sede in Albenga (Savona), Piazza San Michele n. 17, codice fiscale 00279480099, rappresentato dal Sindaco Giorgio Cangiano, nato a Albenga (SV) il 11/08/1969

VISTI

– il vigente sistema di disciplina dei beni culturali (art. 118 della Costituzione e D. Lgs. n. 42/2004) che impongono allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali di perseguire il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione e fruizione;

– l’art. 15 della L. 241/90, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell’attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;

– l’art. 102, comma 4 e l’art. 112, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, in base ai quali lo Stato e gli altri Enti pubblici territoriali possono stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

– il DPCM n.171/2014 ( Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo);

– il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, “ T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali “;

– l’accordo quadro stipulato tra Soprintendenza e Comune, finalizzato all’esercizio coordinato ed integrato delle attività di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale di interesse archeologico del Comune di Albenga

PREMESSO

– che il complesso della chiesa e del monastero di San Calocero al Monte sito in Albenga (SV), Regione Monti, catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Albenga al Foglio 27 mappali n. 760-761, di proprietà del demanio dello Stato, possiede i più ampi requisiti d’interesse culturale e paesaggistico in quanto rappresenta un comprensorio di particolare rilevanza sia per l’eccezionalità delle testimonianze antiche conservate, sia per la forte connotazione che queste assumono all’interno del paesaggio urbano attuale e per la naturale vocazione che presentano in relazione alla fruizione pubblica. In relazione a detta area, nel corso degli anni, sono stati attuati, interventi di restauro, adeguamento funzionale e valorizzazione con finanziamenti erogati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

– che il presente accordo intende pertanto disciplinare modalità di gestione atte a superare il carattere straordinario finora caratterizzante la fruizione pubblica a questo sito e a sviluppare e potenziare modalità di valorizzazione del complesso compatibili con le prioritarie istanza di tutela;

– che risulta necessario pervenire alla predisposizione di un piano di fruizione e valorizzazione condiviso da Comune e Soprintendenza, anche al fine di pervenire all’adozione di criteri comuni in materia di valorizzazione e promozione del suddetto patrimonio archeologico;

– che risulta parimenti necessario e urgente pervenire all’esatta definizione delle criticità inerenti la suddetta area archeologica al fine di verificare le prospettive di manutenzione e gestione coordinata in modo da ottimizzare la corretta tutela e piena valorizzazione anche in considerazione dei prevedibili futuri flussi turistici;

– che la Soprintendenza e il Comune, concordando sull’opportunità di individuare azioni sinergiche per un’ottimale fruizione del patrimonio archeologico rappresentato dalla suddetta area, intendono cooperare, attraverso la messa a disposizione delle proprie risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie all’attuazione di un progetto generale, integrato e coordinato, inerente la valorizzazione e la fruizione dei suddetti luoghi culturali e a tal fine ritengono opportuno addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa che disciplini i reciproci impegni;

– che rimangono comunque fermi gli obblighi di legge con particolare riferimento alle competenze in materia di tutela dei beni culturali fissate dal D.Lgs. 42/2004;

TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Soggetti e oggetto del protocollo d’intesa

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa. La Soprintendenza e il Comune concordano di pervenire alla definizione e attuazione di un progetto generale, integrato e coordinato, per la gestione, valorizzazione e fruizione da parte del pubblico dell’ area archeologica individuata nelle premesse.

 Art. 2 – Modalità di valorizzazione

Le parti concordano che le attività di valorizzazione e fruizione delle aree, consistenti nell’accoglienza e assistenza al pubblico con visite guidate, nei servizi di pubblicità, promozione e comunicazione, sarà oggetto di attuazione da parte del Comune o di un concessionario individuato dal Comune per il periodo di 36 mesi.

I contenuti del progetto di valorizzazione, saranno condivisi tra il Comune e la Soprintendenza.

Gli operatori, in possesso dei necessari requisiti formativi di base (laurea quadriennale o specialistica in lettere antiche o beni culturali), dovranno essere muniti di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile a copertura di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso delle attività.

La Soprintendenza si impegna fin d’ora a fornire ai suddetti operatori apposita formazione specifica sul sito secondo modalità da concordare.

Successivamente all’avvio del progetto di valorizzazione, il Comune si impegna alla trasmissione alla Soprintendenza di una nota informativa alla fine di ciascun anno sullo stato di attuazione delle attività, con particolare riferimento al numero dei visitatori e agli introiti.

Art. 3 – Oneri connessi all’attuazione della convenzione

In relazione al sostegno finanziario del progetto, le parti convengono sin d’ora che il Comune, direttamente o tramite il concessionario, sosterrà gli oneri per la pulizia e il decoro delle aree, i costi per le manutenzioni nonché le spese relative al diserbo.

La Soprintendenza sosterrà gli oneri per la manutenzione e la conservazione dei resti archeologici.

Le parti convengono sin d’ora che gli  introiti derivanti dall’attuazione delle attività di valorizzazione e dalla vendita dei biglietti di ingresso, detratte le spese di manutenzione e gestione e la quota riservata al concessionario, saranno destinati ad opere finalizzate alla migliore conservazione e fruibilità del sito.

Relativamente alle modalità dell’attività di bigliettazione, le parti convengono che i biglietti di accesso al sito e le ricevute per l’erogazione degli altri servizi culturali saranno predisposti a cura del Concessionario che provvederà all’incasso delle somme relative provvedendo di seguito a rendicontare l’utilizzo in conformità a quanto sopra previsto  .

La presente convenzione non comporta alcun onere aggiuntivo per la Soprintendenza, né flussi finanziari fra le parti ed esclude reciprocamente le stesse da obblighi economici assunti singolarmente con terzi, esterni alla stessa.

Art. 4 – Obblighi in materia di sicurezza del sito

Con riferimento al sito individuato, le parti convengono sin d’ora che il Comune, tramite un proprio incaricato, provvederà alla redazione del Piano di Gestione delle Emergenze e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Detta documentazione dovrà essere preventivamente trasmessa alla Soprintendenza affinché questa verifichi la compatibilità dei contenuti con la tutela, la visibilità, il decoro, la corretta percezione dei beni culturali e rilasci a tal fine specifico nulla osta.

Detta documentazione sarà poi approvata dal Comune che, direttamente o tramite il concessionario, dovrà rispettarne le prescrizioni.

Gli obblighi contenuti nella predetta documentazione dovranno essere espressamente previsti nel contratto per l’affidamento dei servizi sottoscritto tra Comune e concessionario.

Art. 5 – Riproduzione e utilizzo di immagini

Considerata la finalità del presente protocollo, la Soprintendenza autorizza, senza oneri né corrispettivi, il Comune alla riproduzione video-fotografica dei reperti di proprietà statale, oggetto delle iniziative disciplinate dal presente protocollo, ai sensi degli articoli 107 e 108 del D. Lgs. n. 42/2004. Tale autorizzazione comporta, a favore della Soprintendenza, i diritti di utilizzazione per fini istituzionali. Il Comune si impegna a non utilizzare tali immagini per scopi diversi da quelli autorizzati e a fornirne copia alla Soprintendenza. Detto materiale non potrà essere riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica, o procedimento, senza preventiva autorizzazione della Soprintendenza. Il pubblico dovrà essere reso edotto, nelle forme ritenute più idonee, che la riproduzione è avvenuta su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nonché del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

Il Comune si impegna ad apporre con pari dignità il proprio logo con quello del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la dicitura Soprintendenza Archeologia della Liguria, che sarà fornito dalla Soprintendenza, sui biglietti d’ingresso, sul materiale illustrativo (dépliant, cartoline etc.) realizzato, ed in ogni forma diversa di prodotto atto alla promozione turistica e culturale (pagine web, pubblicazioni scientifiche, percorsi tematici, ecc.) del sito.

In caso di immissione delle riproduzioni digitali nella rete informatica, occorrerà assicurare che le stesse non siano scaricabili.

Art. 6 – Referenti operativi

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente protocollo d’intesa, ciascuna parte mette sin d’ora a disposizione dell’altra i propri referenti operativi individuati, rispettivamente nel Funzionario archeologo … per la Soprintendenza e ne Segretario Generale… per il Comune.

Art. 7 – Durata del protocollo d’intesa

La durata della convenzione è fissata fino al 31/12/2018, con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti. Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle parti può proporre l’avvio di una procedura di revisione. In mancanza di formale disdetta, da comunicarsi alla controparte, a mezzo lettera raccomandata, nel termine di almeno tre mesi prima della scadenza, la convenzione è tacitamente rinnovata per identico periodo.

Art. 8 – Inadempienza delle parti

Le parti convengono che la presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente da ciascuna di esse mediante comunicazione, da inviarsi a mezzo raccomandata AR o PEC, nel caso in cui l’altra risulti inadempiente a una qualsiasi delle obbligazioni previste e non vi abbia posto rimedio nel temine di 15 giorni dal ricevimento della diffida scritta.

Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alla controparte e saranno comunque fatti salvi gli impegni già assunti.

Ciascuno dei soggetti sottoscrittori potrà recedere anticipatamente dalla presente convenzione, previa indicazione per iscritto delle motivazioni di interesse pubblico sottese a detta decisione, con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 9 – Riservatezza e privacy

Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute riservate e saranno utilizzate direttamente per gli scopi del presente protocollo d’intesa.

Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003, al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati.

Art. 10 – Foro competente

Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la competenza esclusiva sarà del Foro di Genova come individuato dall’art.25 c.p.c..

Art. 11 – Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 della parte seconda della tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell’art. 25, tabella B, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

Art. 12  -Disposizioni finali

Il presente protocollo d’intesa è composto da sei pagine ed è redatto in due originali ciascuno dei quali sarà consegnato a ognuno dei soggetti sottoscrittori.

Albenga, lì

Letto approvato e sottoscritto dalle parti

PER LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA LIGURIA

Il Soprintendente

PER IL COMUNE DI ALBENGA

Il Sindaco

PROTOCOLLO D’INTESA

per l’esercizio coordinato ed integrato delle attività di gestione, fruizione e promozione dei siti archeologici sottomarini (relitti Albenga A, “delle Ardesie” e fondali dell’Isola Gallinaria”) nel Comune di Albenga

TRA

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia della Liguria (di seguito nominata, per brevità, Soprintendenza), con sede legale in Genova Via Balbi 10, codice fiscale 80047930104, rappresentata dal Soprintendente, Dr. Vincenzo Tiné, nato a Reggio Calabria il 15/06/1963

E

Il Comune di Albenga, (di seguito nominato, per brevità, Comune), con sede in Albenga (Savona), Piazza San Michele n. 17, codice fiscale 00279480099, rappresentato dal Sindaco Giorgio Cangiano, nato a Albenga (SV) il 11/08/1969

VISTI

– il vigente sistema di disciplina dei beni culturali (art. 118 della Costituzione e D. Lgs. n. 42/2004) che impongono allo Stato e a tutti gli Enti pubblici territoriali di perseguire il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione e fruizione;

– l’art. 15 della L. 241/90, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell’attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;

– l’art. 102, comma 4 e l’art. 112, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, in base ai quali lo Stato e gli altri Enti pubblici territoriali possono stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

– il DPCM n.171/2014 ( Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo);

– il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, “ T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

– l’accordo quadro stipulato tra Soprintendenza e Comune, finalizzato all’esercizio coordinato ed integrato delle attività di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale di interesse archeologico del Comune di Albenga.

PREMESSO

  • che nelle acque prospicienti il territorio comunale di Albenga (SV) si conservano relitti di interesse archeologico (nave oneraria romana denominata Albenga A e relitto post-medievale delle “Ardesie”) appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato (art. 91 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42);
  • che nelle acque circostanti l’Isola Gallinaria (Albenga, SV) sono stati rinvenuti e si conservano depositi e materiali di interesse archeologico appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato (art. 91 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42);
  • che i predetti siti e contesti di interesse archeologico risultano tutelati su richiesta della Soprintendenza da apposite ordinanze della Capitaneria di porto di Loano – Albenga (nn. 2/1995 e 74-75/2014);
  • che la rilevanza del suddetto complesso sul piano storico, archeologico e naturalistico richiede un’adeguata ed incisiva azione di tutela, promozione e valorizzazione;
  • che è intenzione congiunta della Soprintendenza e del Comune promuovere una più ampia valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico sommerso ingauno;
  • che durante le estati 2014-2015, in occasione delle giornate di apertura straordinaria dei siti archeologici subacquei, la Soprintendenza in collaborazione con la Capitaneria di Porto ha predisposto e testato con esito positivo un protocollo di autorizzazione e gestione delle visite subacquee che prevede:
  • Autorizzazione annuale rilasciata su istanza dei singoli operatori turistico-subacquei (di seguito nominati, per brevità, Divings) dalla Soprintendenza e dall’Autorità Marittima (Ordinanza della Capitaneria di porto di Alassio n. 75/2014, artt. 2-3);
  • Sistema applicativo web per la prenotazione dei turni di immersione con indicazione degli accompagnatori, del numero e del nominativo dei subacquei, come previsto nelle obbligazioni assunte dai Divings in sede di rilascio dell’autorizzazione (Ordinanza della Capitaneria di porto di Alassio n. 75/2014, art. 4);
  • che durante l’estate 2015, in occasione delle suddette giornate di apertura straordinaria, la Soprintendenza in collaborazione con la Capitaneria di Porto ha tenuto un corso formativo per gli accompagnatori subacquei finalizzato al rilascio e al rinnovo dell’autorizzazione dei Divings ad effettuare le visite sui siti archeologici oggetto del presente accordo;
  • che il presente accordo intende definire modalità di gestione atte a superare il carattere straordinario che finora ha caratterizzato le visite subacquee e a sviluppare e potenziare modalità di valorizzazione dei siti compatibili con le prioritarie istanza di tutela;
  • che risulta necessario, sulla scorta delle esperienze e degli strumenti testati durante le aperture straordinarie 2014-2015, pervenire alla predisposizione di un progetto di fruizione, valorizzazione e gestione condiviso da Comune e Soprintendenza, anche al fine di perfezionare l’adozione di criteri comuni in materia di promozione del suddetto patrimonio archeologico;
  • che la Soprintendenza e il Comune, concordando sull’opportunità di individuare azioni strategiche e sinergiche per uno sviluppo delle potenzialità turistiche del patrimonio archeologico sottomarino, intendono cooperare, attraverso la messa a disposizione delle proprie risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie, all’attuazione di un progetto generale, integrato e coordinato, inerente la valorizzazione e la fruizione dei suddetti luoghi culturali e, a tal fine, ritengono opportuno addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa che disciplini i reciproci impegni;
  • che rimangono comunque fermi gli obblighi di legge con particolare riferimento alle competenze in materia di tutela dei beni culturali fissate dal D.Lgs. 42/2004;

TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Soggetti e oggetto del protocollo d’intesa

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa. La Soprintendenza e il Comune concordano di pervenire alla definizione e attuazione di un progetto generale condiviso, integrato e coordinato, per la gestione, la valorizzazione e la fruizione da parte dei Diving Clubs autorizzati e del pubblico dei siti archeologici individuati nelle premesse.

Art. 2 –  Modalità di valorizzazione

Le parti concordano che le attività di valorizzazione e fruizione, consistenti nella gestione del sistema integrato di visita ai siti archeologici sommersi, nei servizi di pubblicità, promozione e comunicazione, sarà oggetto di attuazione da parte del Comune, o di un concessionario individuato dal Comune stesso, per il periodo di 36 mesi.

Ai fini gestionali il Comune, o per esso il concessionario, si impegna ad  affiancare la Soprintendenza e l’Autorità Marittima nell’opera di coordinamento e controllo dei Divings autorizzati, i quali dovranno garantire la corresponsione dei biglietti per le visite sui siti archeologici oggetto del presente protocollo, anche attraverso lo sviluppo di specifici applicativi web integrati al sistema di gestione informatizzato delle visite citato in premessa.

La Soprintendenza si impegna fin d’ora a proseguire nell’attività di formazione dei Divings con corsi specifici finalizzati al rinnovo e al rilascio delle autorizzazioni.

Successivamente all’avvio del progetto di valorizzazione, il Comune si impegna a trasmettere annualmente alla Soprintendenza una nota informativa sullo stato di attuazione delle attività, con particolare riferimento al numero dei visitatori e agli introiti.

Art. 3 – Oneri connessi all’attuazione della convenzione

In relazione al sostegno finanziario del progetto, le parti convengono sin d’ora che il Comune, direttamente o tramite il concessionario, sosterrà gli oneri derivanti dalla gestione del sistema integrato di  visite sui siti archeologici oggetto del presente accordo e come indicato al precedente articolo 2, mentre la Soprintendenza si impegna a collaborare con il Comune e/o altri enti per promuovere ogni iniziativa atta al reperimento di forme di promozione e sostentamento, tra cui lo sviluppo condiviso di progetti integrati di finanziamento comunitari.

Le parti convengono sin d’ora che gli introiti derivanti dall’attuazione delle attività di valorizzazione e dalla vendita dei biglietti, detratte le spese di gestione e la quota riservata all’eventuale concessionario, saranno destinati ad opere finalizzate alla migliore conservazione, fruibilità e controllo dei siti, di cui all’accordo quadro sottoscritto fra la Soprintendenza Archeologica della Liguria ed il Comune di Albenga.

Relativamente alle modalità dell’attività di bigliettazione, da sviluppare anche tramite specifici applicativi informatici, le parti convengono che i biglietti di accesso ai siti e le ricevute per l’erogazione degli altri servizi culturali saranno predisposti a cura del Comune, o del Concessionario, che provvederà all’incasso delle somme relative, provvedendo di seguito a rendicontare l’utilizzo in conformità a quanto sopra previsto. Le relative tariffe verranno deliberate dal Comune , previa intesa con la Soprintendenza.

La presente convenzione non comporta alcun onere aggiuntivo per la Soprintendenza, né flussi finanziari fra le parti ed esclude reciprocamente le stesse da obblighi economici assunti singolarmente con terzi esterni alla stessa.

Art. 4 – Obblighi in materia di sicurezza del sito

Con riferimento alla fruizione turistica dei siti individuati nel presente protocollo, le parti convengono sin d’ora che il Comune, direttamente o tramite Concessionario, si impegna  a  controllare che la gestione delle visite subacquee sui relitti avvenga nel rispetto del protocollo autorizzativo codificato nella normativa appositamente emanata dalla Capitaneria di Porto e dalla Soprintendenza (ordinanza n. 75/2014 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio), e di ogni ulteriore prescrizione che la Soprintendenza e la Capitaneria riterranno opportuno richiedere ai fini della tutela dei siti e della sicurezza delle visite. Sarà inoltre obbligo dei Divings,  ai fini del rilascio dell’autorizzazione annuale, essere in possesso di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile ed eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso delle attività di fruzione. Sui Diving  grava in via esclusiva ogni  responsabilità relativamente ai soggetti che effettuano le immersioni e sulla regolarità delle stesse. Gli obblighi e gli impegni tutti come sopra indicati a carico dei Diving saranno oggetto di apposita Convenzione sottoscritta dai responsabili dei Diving stessi con il Comune.

Tali obblighi dovranno essere espressamente previsti e richiamati nell’eventuale contratto per l’affidamento dei servizi sottoscritto tra Comune e concessionario.

Art. 5 – Riproduzione e utilizzo di immagini

Considerata la finalità del presente protocollo, la Soprintendenza autorizza, senza oneri né corrispettivi, il Comune alla riproduzione video-fotografica dei reperti di proprietà statale, oggetto delle iniziative disciplinate dal presente protocollo, ai sensi degli articoli 107 e 108 del D. Lgs. n. 42/2004. Tale autorizzazione comporta, a favore della Soprintendenza, i diritti di utilizzazione per fini istituzionali. Il Comune si impegna a non utilizzare tali immagini per scopi diversi da quelli autorizzati e a fornirne copia alla Soprintendenza. Detto materiale non potrà essere riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica, o procedimento, senza preventiva autorizzazione della Soprintendenza. Il pubblico dovrà essere reso edotto, nelle forme ritenute più idonee, che la riproduzione è avvenuta su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nonché del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

Il Comune si impegna ad apporre con pari dignità il proprio logo con quello del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la dicitura Soprintendenza Archeologia della Liguria, che sarà fornito dalla Soprintendenza, sui biglietti d’ingresso, sul materiale illustrativo (dépliant, cartoline etc.) realizzato, ed in ogni forma diversa di prodotto atto alla promozione turistica e culturale (pagine web, pubblicazioni scientifiche, percorsi tematici, ecc.) del sito. In caso di immissione delle riproduzioni digitali nella rete informatica, occorrerà assicurare che le stesse non siano scaricabili.

Art. 6 – Referenti operativi

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente protocollo d’intesa, ciascuna parte mette sin d’ora a disposizione dell’altra i propri referenti operativi individuati, rispettivamente, nel Funzionario archeologo… per la Soprintendenza e nel Segretario generale…  per il Comune.

Art. 7 – Durata del protocollo d’intesa

La durata della convenzione è fissata fino al 31/12/2018, con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti. Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle parti può proporre l’avvio di una procedura di revisione. In mancanza di formale disdetta, da comunicarsi alla controparte, a mezzo lettera raccomandata, nel termine di almeno tre mesi prima della scadenza, la convenzione è tacitamente rinnovata per identico periodo.

Art. 8 – Inadempienza delle parti

Le parti convengono che la presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente da ciascuna di esse mediante comunicazione, da inviarsi a mezzo raccomandata AR o PEC, nel caso in cui l’altra risulti inadempiente a una qualsiasi delle obbligazioni previste e non vi abbia posto rimedio nel temine di 15 giorni dal ricevimento della diffida scritta.

Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alla controparte e saranno comunque fatti salvi gli impegni già assunti.

Ciascuno dei soggetti sottoscrittori potrà recedere anticipatamente dalla presente convenzione, previa indicazione per iscritto delle motivazioni di interesse pubblico sottese a detta decisione, con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 9 – Riservatezza e privacy

Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute riservate e saranno utilizzate direttamente per gli scopi del presente protocollo d’intesa.

Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003, al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati.

Art. 10 – Foro competente

Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la competenza esclusiva sarà del Foro di Genova come individuato dall’art.25 c.p.c..

Art. 11 – Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 della parte seconda della tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell’art. 25, tabella B, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

Art. 12 – Disposizioni finali

Il presente protocollo d’intesa è composto da sette pagine ed è redatto in due originali ciascuno dei quali sarà consegnato a ognuno dei soggetti sottoscrittori.

Albenga,

Letto approvato e sottoscritto dalle parti

PER LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA LIGURIA

Il Soprintendente

PER IL COMUNE DI ALBENGA

Il Sindaco

Più complesso e ancora in gestazione è stato l’iter di regolarizzazione e ottimizzazione dell’articolata offerta propriamente museale di Albenga. Le difficoltà di individuare un’unica sede idonea ad ospitare le diverse collezioni archeologiche di competenza statale e civica hanno orientato a diversificare con maggior chiarezza le realtà già presenti, con l’eccezione del piccolo antiquarium “Ingauno”, che verrà accorpato al costituendo “Museo della città antica”.

Per definire questo programma di integrazione e ottimizzazione dell’offerta museale di Albenga è stato attivato dal Segretariato regionale un tavolo tecnico con la partecipazioni di tutti gli enti aventi causa, che ha definito le linee generali di indirizzo. La Soprintendenza e il Comune, con la partecipazione dello storico Istituto di Studi Liguri e della Fondazione Oddi (partecipata integralmente dal Comune) stanno procedendo alla progettazione in dettaglio dei nuovi allestimenti nelle due sedi individuate: Palazzo Peloso Cepolla per il nuovo “Museo Navale Romano”, che farà da pendant museale alle aree archeologiche sottomarine, illustrandone la scoperta che coincide con l’introduzione dell’archeologia subacquea in Italia e Palazzo Oddo per il “Museo della città antica”, che svilupperà l’intera narrazione storico-archeologica di questo importante centro ligure. Specifici protocolli d’intesa regoleranno questi nuovi allestimenti museali in ottemperanza con quanto previsto per i depositi a fini museali di reperti archeologici dalla Circolare della Direzione Generale per le Antichità n° 10 del 27.07.2011.

  1. TOIRANO[4]

Grazie ad uno straordinario mix di attrattiva naturalistica offerta dal complicato carsismo che le ha create e archeologica, a causa delle straordinarie evidenze della frequentazione in epoca preistorica, le Grotte di Toirano sono la meta di interesse archeologico più “gettonata” dell’intera regione, con un afflusso annuo di visitatori (paganti) che supera ampiamente le 70.000 unità.

Passate da diversi anni alla gestione del Comune, che è proprietario dei terreni in cui si aprono gli accessi ma appartenenti al demanio archeologico dello Stato, queste grotte rappresentano uno dei casi più evidenti di sostenibilità economica di questa peculiare tipologia di area naturalistica e archeologica. Era, pertanto, necessario rivedere e integrare la convenzione per la gestione integrata tra i due enti “condomini”: Stato e Comune.

Con la nuova convenzione per la gestione delle Grotte di Toirano, siglata nel 2016 tra Soprintendenza Archeologia della Liguria e Comune di Toirano, sono state meglio definite e chiarite le modalità di tariffazione e rendicontazione degli accessi, individuando esplicitamente la quota-parte di competenza statale sugli utili (comunque destinati in toto alla valorizzazione delle stesse grotte) e finalizzando detta quota ad attività di ricerca scientifica.

La notevole sostenibilità economica del sistema di fruizione pubblica della Grotte di Toirano ha consentito al Comune di mantenere la gestione diretta del sito, curata da personale specializzato dipendente, coordinato da un responsabile scientifico che si rapporta con il funzionario referente della Soprintendenza.

CONVENZIONE

stipulata ai sensi  dell’art. 112 e dell’art. 102 del Dlgs 22.1.2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”

tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza  Archeologia della Liguria e il Comune di Toirano

per la gestione delle Grotte di Toirano (SV)

 

Visto il Decreto Legislativo 20.10.1998, n. 368 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, “ T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali “;

Visto il Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137” ed in particolare l’articolo 1, comma 1, per il quale “In attuazione dell’art. 1 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni dell’art. 117 della Costituzione”; l’articolo 1, comma 3, per il quale “Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione”; gli articoli 4-5, l’art. 111 e sgg., recanti i “Principi della valorizzazione dei beni culturali”;

VISTO il D.P.R. 26.11.2007, n. 233, ed in particolare l’art. 17;

Considerato che nel territorio comunale di Toirano (SV), intercluso in terreni di proprietà comunale esiste il complesso denominato “Grotte di Toirano”, identificato al C.T. di Toirano (SV) al Foglio 22 del mappale (464), (465), (466), (467), ubicato nel profondo sottosuolo, dichiarato di importante interesse archeologico, e appartenente al demanio archeologico (nota Ministero delle Finanze, Dir. Gen Demanio n. 63076/VI del 24.1.1981), ovvero culturale (art. 53 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) composto da:

  • 1) Grotta della Basura (o Strega) con una lunghezza di metri 1300 circa e uno sviluppo di circa 450 ml che è collegata tramite un tunnel artificiale di ml. 115 alla Grotta di S. Lucia Inferiore; aperta al pubblico e inserita nel percorso di visita;
  • Grotta di Santa Lucia Inferiore, che si sviluppa per ml. 500 circa e che costituisce l’uscita del percorso turistico che conduce all’aperto sull’altro lato della montagna; aperta al pubblico e inserita nel percorso di visita;
  • Grotta di Santa Lucia Superiore, che si trova pochi metri più in alto di Santa Lucia Inferiore. Ospita nella parte anteriore un Santuario risalente ai secoli XV e XVI. Dietro l’altare, la cavità si estende con un corridoio rettilineo lungo circa 240 metri; inserita nel percorso di visita previo accordo con la competente Curia e compatibilmente con le esigenze di culto;
  • Grotta del Colombo, che si apre alcune decine di metri più in alto della grotta della Bàsura e di quelle di Santa Lucia. È un’ampia galleria lunga 50 metri, con una sala laterale di notevoli dimensioni; attualmente chiusa al pubblico, ma visitabile con guida;

Considerato che:

  • la rilevanza del suddetto complesso sul piano preistorico, archeologico e naturalistico richiede un’adeguata ed incisiva azione di tutela, promozione e valorizzazione;
  • che è intenzione congiunta della Soprintendenza Archeologia della Liguria e del Comune di Toirano assicurare una più ampia valorizzazione e fruizione del complesso delle “Grotte di Toirano”;
  • che il Comune di Toirano (SV) ha avuto fino al 31.12.1996 in consegna a scopo turistico il complesso ipogeo denominato “Grotte di Toirano” con regolare concessione da parte dell’Agenzia del Demanio e poi di fatto fino al 3.12.2010, data di riconsegna delle stesse alla Soprintendenza Archeologia della Liguria;
  • che per la gestione provvisoria delle Grotte il Comunedi Toirano si è dotato di una struttura organica appositamente assunta e finanziata con gli introiti dei biglietti;
  • che il presente accordo intende pertanto disciplinare modalità di gestione atte a superare l’affidamento temporaneo sancito con la nota del 3.12.2010 prot. n. 6817, ed in particolare le criticità legate all’affluenza del pubblico, alla tutela dell’area ipogea, alla chiusura forzata del Museo Preistorico della Val Varatella ed a concordare le modalità per l’impostazione delle più corrette scelte di valorizzazione.

Tutto ciò premesso, tra:

  • il Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Soprintendenza archeologia della liguria (d’ora in poi: Soprintendenza), in quest’atto rappresentata dal Soprintendente…
  • il Comune di Toirano (d’ora in poi: Comune), in quest’atto rappresentato dal Sindaco…

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente atto e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2

La Soprintendenza ed il Comune concordano di attuare un’azione coordinata ed integrata per la gestione e al fine di porre in atto forme ed interventi per la valorizzazione e la fruizione del sito e del Museo Preistorico-Archeologico della Val Varatella, sia in ambito culturale, sia turistico e per la promozione della ricerca scientifica di alto profilo nel complesso Grotte di Toirano.

Art. 3

Il Comune si impegna:

  1. a garantire l’apertura del complesso denominato “Grotte di Toirano” a del Museo Preistorico-Archeologico della Val Varatella mantenendo presso le stesse l’attuale servizio di accoglienza al pubblico, di vigilanza e di accompagnamento del pubblico alla visita con modalità già in atto e con proprio personale, secondo orari che saranno meglio definiti di comune accordo, anche tenendo conto dei diversi periodi dell’anno, compreso quello di chiusura per manutenzione;
  2. a garantire l’organizzazione del servizio di visite guidate con l’ausilio di personale qualificato, che abbia i requisiti per l’esercizio della professione previsti dalla normativa vigente, ovvero personale con laurea in discipline attinenti alla tipologia del bene (Beni Culturali, Scienze Naturali, Archeologia preistorica);
  3. ad apporre con pari dignità con quello del Comune il logo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con la dicitura Soprintendenza Archeologia della Liguria, che sarà fornito dalla Soprintendenza, sui biglietti d’ingresso, sul materiale illustrativo (dépliant, cartoline etc.) prodotto, ed in ogni forma diversa di prodotto atto alla promozione turistica e culturale (pagine web, pubblicazioni scientifiche, percorsi tematici, ecc.) del sito;
  4. a riconoscere per le riproduzioni non a scopo turistico e personale, ai sensi dell’art. 108 del Dlgs. n. 42/22.1.2004, la corresponsione dei diritti secondo forme e modalità concordate con la Soprintendenza;
  5. ad assicurare l’apposizione di adeguata segnaletica stradale turistica da collocarsi sulle strade ad alta percorrenza della zona e ad implementare i pannelli illustrativi dell’area archeologica, il contenuto scientifico dei quali dovrà essere concordato con la Soprintendenza;
  6. a promuovere l’inserimento dell’area archeologica delle Grotte di Toirano negli itinerari turistici regionali e la pubblicazione di schede informative nelle guide turistiche della Regione;
  7. a promuovere, d’intesa con la Soprintendenza, eventi culturali (concerti, spettacoli), anche in collaborazione con altri Enti Locali territoriali e/o con associazioni culturali;
  8. a promuovere, in sinergia con i centri commerciali locali e con i tour operators, la conoscenza e la visita dell’area archeologica, nonché a favorire l’inserimento delle Grotte in una rete di fruizione integrata comprendente altre cavità di proprietà demaniale d’interesse archeologico e naturalistico aperte al pubblico nella Provincia di Savona;
  9. a monitorare le affluenze dei visitatori e a trasmettere periodicamente i dati alla Soprintendenza, congiuntamente con i consuntivi economici di gestione, almeno per aggregati di sintesi.

Resta inteso che, salvo i casi previsti dalla normativa vigente (Decreto Min. 20/4/2006, n.239 pubblicato su G.U. del 26/7/2006, n.172) o a specifici accordi o a manifestazioni nazionali promosse dal Ministero (per es. Festa della Donna, S. Valentino ecc.), l’ingresso alle Grotte è a pagamento e il prezzo del biglietto, che include gli oneri derivanti dalla stipula della presente convenzione, viene stabilito di comune accordo, ai sensi dell’art. 103, comma 3, DLgs 42/2004, come segue:

Biglietto

Costo Euro

Biglietto intero (Gennaio-Giugno/Settembre-Dicembre)

Biglietto intero (Luglio-Agosto)*

*comprende visita al Santuario di S. Lucia

                                  12,00

13,00

Biglietto ridotto gruppi adulti (oltre 20 persone) e prenotati; Enti convenzionati

Aprile-Settembre (alta stagione)

Ottobre-Marzo (bassa stagione)

 

10,00

8,00

Biglietto ridotto: minori da 5 a 18 anni e gruppi scolastici

Aprile-Settembre (alta stagione)

Ottobre-Marzo (bassa stagione)

 

7,00

6,00

Biglietto ridotto famiglie: minori da 5 a 18 anni (riservato alle famiglie con oltre 1 figlio) 5,00
Personale MiBACT; membri ICOM; accompagnatori capigruppo; insegnanti accompagnanti scolaresche; bambini sotto i 5 anni; cittadini residenti nel Comune di Toirano gratuito

Il biglietto comprende il percorso guidato di visita delle Grotte della “Basura”, di “Santa Lucia inferiore” e della grotta-santuario di “Santa Lucia superiore” (con le limitazioni di cui sopra), la visita del Museo Preistorico-Archeologico della Val Varatella e la visita al Museo civico Etnografico sito nel centro storico di Toirano, tutti gestiti dal Comune di Toirano. Il biglietto consente altresì una riduzione sulla tariffa d’ingresso a tutte le cavità inserite nel circuito AGTI (Associazione Grotte Turistiche Italiane) e del Museo Archeologico di Finale Ligure. Le parti si riservano la possibilità di rivedere periodicamente, in comune accordo, il costo del biglietto in base agli aumenti del costo della vita stabiliti dall’indice nazionale prezzi al consumo dell’ISTAT e ai costi di gestione. Resta inteso che la Soprintendenza potrà rilasciare permessi di visita gratuita a studiosi che ne facciano richiesta per ragioni di studio o ricerca, ovvero per particolari e motivate esigenze.

Art. 4

Il Comune si impegna a destinare a finalità connesse alla valorizzazione del patrimonio culturale  del territorio di Toirano tutti gli utili netti derivati dall’attività di gestione delle Grotte. In ogni caso dovranno essere destinati ad attività di studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico delle Grotte e del territorio ad esso collegato sulla base di progetti a direzione scientifica della Soprintendenza fondi pari all’8% degli introiti complessivi.

In particolare, a valere sui fondi di cui sopra, sarà da individuarsi una figura professionale dotata di percorso formativo adeguato (laurea Magistrale/Specialistica o equivalente del vecchio ordinamento in Paleontologia, Scienze Naturali, o Scienze dei Beni Culturali, Beni Culturali, Archeologia, Lettere con indirizzo archeologico ai sensi del DM 4 agosto 2000, Pubblicato nella GU del 19 ottobre 2000 n. 245,  S.O. n.170-Determinazione delle classi delle lauree universitarie) e comprovabile conoscenza della Paleontologia e Preistoria a cui affidare l’incarico professionale di referente scientifico e per la promozione culturale del complesso.

Il Comune si riserva di provvedere agli interventi di valorizzazione sia con risorse economiche proprie, attraverso stanziamenti di bilancio dedicati in apposito capitolo, con le risorse derivanti dalle attività di cui al precedente art. 3, sia con contributi di enti pubblici, finanziamenti comunitari e sponsorizzazioni di privati finanziatori. La Soprintendenza si impegna altresì a porre in essere qualunque iniziativa per concorrere finanziariamente, ove possibile, alla realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del sito.

Tra le priorità da realizzarsi con i proventi derivati dalla vendita dei biglietti, la promozione dello studio del patrimonio archeologico e paleontologico e la ripresa delle ricerche scientifiche alle grotte è l’obbiettivo primario, individuato di comune accordo, al raggiungimento del quale il Comune e la Soprintendenza si impegnano ad utilizzare possibilmente le professionalità e le risorse umane interne, al fine di contenere i costi e rendere l’obbiettivo economicamente  sostenibile; altrimenti si farà ricorso a professionalità esterne, da individuarsi di comune accordo.

Per attività ed iniziative di carattere straordinario, il Comune si riserva inoltre la facoltà di richiedere specifici contributi economici ad enti così come a sponsors privati, che saranno parte integrante delle risorse necessarie per la valorizzazione del sito.

In tutte le attività di comunicazione i loghi del  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia della Liguria ed il Comune compariranno con pari dignità, seguiti da eventuali enti ed istituti che avranno collaborato e sostenuto le iniziative.

Art. 5

Vista la continuità di fatto della gestione, il Comune si impegna a mantenere il complesso denominato “Grotte di Toirano” conforme alle norme di sicurezza che regolano l’accesso sia dei lavoratori, sia dei visitatori, ai luoghi aperti al pubblico. Il Comune si impegna pertanto:

  • a rispettare nella gestione dell’area tutte le normative in materia di sicurezza;
  • a comunicare alla Soprintendenza il nominativo responsabile della sicurezza;
  • a continuare a garantire l’ordinaria manutenzione del sito sia per quanto riguarda la parte ipogea (illuminotecnica, manutenzione passerelle, gestione utenze elettriche e acqua ecc.), sia la manutenzione del verde esterno lungo il percorso di accesso (diserbo, sfalcio, manutenzione muretti a secco) per garantire, oltre la sicurezza, anche il pubblico decoro;
  • a studiare con la Soprintendenza le modalità di monitoraggio ambientale per il percorso ipogeo che sia di facile installazione e gestione, per garantire la miglior conservazione sia delle manifestazioni antropiche preistoriche, sia degli speleotemi, compatibile con l’afflusso del pubblico e il numero dei visitatori. La Soprintendenza provvederà a verifiche e controlli, per quanto di competenza (art. 4 , comma 2 del Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42), con proprio personale tecnico.

Art. 6

Nell’ambito delle iniziative di valorizzazione, il Comune e la Soprintendenza, di comune accordo, potranno individuare soggetti di propria fiducia, dotati delle caratteristiche tecniche e scientifiche necessarie, che potranno avere, compatibilmente con le risorse derivanti dalle attività di cui al precedente art. 3, l’incarico retribuito di coordinare particolari attività scientifiche e le iniziative di valorizzazione per conto del Comune stesso. Tali referenti comunicheranno alla Soprintendenza, con cadenza semestrale, il resoconto delle attività intraprese sull’area archeologica e si coordineranno per gli indirizzi con i servizi educativi e didattici della Soprintendenza.

Il Comune si impegna, nell’ambito del turn over del personale assegnato alle Grotte come “grottiere” e accompagnatore del pubblico alla visita, a garantire per il futuro l’immissione progressiva di personale con specializzazione in Preistoria e/o Paleontologia, in modo che il contingente di quest’ultimo raggiunga almeno un terzo delle guide in servizio.

La Soprintendenza si impegna a fornire consulenza ed indirizzi scientifici per le attività di cui al presente accordo ed in particolare ad individuare un proprio funzionario archeologo con l’incarico della direzione scientifica e del coordinamento specialistico delle attività di valorizzazione del patrimonio archeologico affidato.

Art. 7

Il Comune, in quanto titolare della gestione, assume a proprio carico ogni responsabilità, sia per danni procurati ai beni archeologici che per danni procurati a terzi, eventualmente con la stipula, per tutta la durata della presente accordo, di una apposita polizza assicurativa.

Art.  8


Il presente Accordo ha la durata di cinque anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Tale periodo potrà  essere ulteriormente prorogato per un ulteriore quinquennio previa valutazione dei risultati conseguiti, da compiersi congiuntamente almeno 6 mesi prima della scadenza. Resta inteso che le parti, o eventuali aventi causa,  possono proporre eventuali modifiche alla presente Convenzione per particolari e motivate esigenze che si dovessero presentare nel corso del tempo.

Art. 9

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, attraverso la Soprintendenza Archeologia della Liguria, o eventuali aventi causa, esercita la vigilanza sulle attività di valorizzazione di cui al presente accordo. In caso di grave inadempienza o inosservanza delle condizioni di cui al presente atto è facoltà della Struttura Ministeriale  recedere dall’accordo.

Art. 10

Le eventuali controversie relative alla esecuzione del presente accordo, che non sia possibile definire in via bonaria, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art.133, comma 1, del  D.Lgs.n.104/2010. Le controversie in materia di canoni e altri corrispettivi derivanti da rapporti di concessione sono devolute al giudice ordinario del Foro di competenza.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiamano le disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 s.m.i., nonché, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.

Genova,

sopritendenza archeologia della liguria

Il Soprintendente

Comune di Toirano

Il Sindaco

 

  1. FINALE[5]

La Caverna delle Arene Candide a Finale Ligure rappresenta, con quelle dei Balzi Rossi a Ventimiglia (museo nazionale gestito dal Polo museale regionale), il più importante “monumento preistorico” della Liguria e uno dei più importanti in Italia, grazie agli scavi di importanza capitale che vi sono stati condotti negli ultimi 150 anni. Realizzati ormai da alcuni anni gli allestimenti interni a fini di pubblica fruizione è stato di recente completato dalla Soprintendenza anche il nuovo percorso di accesso e l’area è finalmente idonea ad una fruizione continuativa da parte del pubblico.

Il protocollo d’intesa in corso di sottoscrizione tra la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Liguria e il Comune prevede il coinvolgimento operativo del medesimo soggetto (Istituto Internazionale di Studi Liguri) a cui è affidata con ottimi risultati la gestione del moderno e accattivante Museo Archeologico del Finale in modo da integrare l’offerta museale con quella della principale area archeologica di riferimento e fare della Preistoria del Finalese una delle principali attrazioni del Ponente ligure.

 PROTOCOLLO D’INTESA

per l’esercizio coordinato ed integrato delle attività di fruizione e promozione della Caverna delle Arene Candide nel Comune di Finale Ligure (SV)

TRA

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona (di seguito denominati rispettivamente “Ministero” e “Soprintendenza”), con sede legale in Genova, Via Balbi 10, codice fiscale 80031150107, rappresentata dal Soprintendente…

E

Il Comune di Finale Ligure (di seguito denominato “Comune”), con sede in Finale Ligure (Savona), Via Pertica, 29, codice fiscale 00318330099, rappresentato dal Sindaco…

VISTI

– il vigente sistema di disciplina dei beni culturali (art. 118 della Costituzione e D. Lgs. n. 42/2004) che impongono allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali di perseguire il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione e fruizione;

– l’art. 15 della L. 241/90, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell’attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;

– l’art. 102, comma 4 e l’art. 112, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, in base ai quali lo Stato e gli altri Enti pubblici territoriali possono stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

– Il D.P.C.M n.171/2014 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89);

– Il D.M. n. 44 del 23/01/2016 (Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);

–  il D.Lgs. n. 267/2000, “ T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali “;

PREMESSO

– che il sito archeologico della Caverna delle Arene Candide sito in Finale Ligure (SV), Loc. Caprazoppa, catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Finale Ligure al Foglio XX mappali n. XXX, di proprietà del demanio dello Stato, possiede i più ampi requisiti d’interesse culturale in quanto rappresenta un comprensorio di particolare rilevanza, sia per l’eccezionalità delle testimonianze antiche conservate, sia per il forte valore che queste assumono nello specifico ambito territoriale anche come volano a iniziative finalizzate alla fruizione pubblica che coinvolgano e mettano a rete le molteplici evidenze preistoriche conservate nelle grotte del Finalese;

–  che in relazione a detto sito, nel corso degli anni, sono stati attuati, interventi di restauro, adeguamento funzionale e valorizzazione con finanziamenti pubblici erogati dal Ministero;

– che il presente accordo intende pertanto disciplinare modalità di gestione atte a superare il carattere straordinario finora caratterizzante la fruizione pubblica a questo sito e a sviluppare e potenziare modalità di valorizzazione del complesso compatibili con le prioritarie istanza di tutela;

– che risulta necessario pervenire alla predisposizione di un piano di fruizione e valorizzazione condiviso da Comune e Soprintendenza, anche al fine di pervenire all’adozione di criteri comuni in materia di valorizzazione e promozione del suddetto patrimonio archeologico;

– che risulta parimenti necessario e urgente pervenire all’esatta definizione delle criticità inerenti il suddetto sito archeologico al fine di verificare le prospettive di manutenzione e gestione coordinata in modo da ottimizzare la corretta tutela e piena valorizzazione anche in considerazione dei prevedibili futuri flussi turistici;

– che la Soprintendenza e il Comune, concordando sull’opportunità di individuare azioni sinergiche per un’ottimale fruizione del patrimonio archeologico conservato nel sito, intendono cooperare, attraverso la messa a disposizione delle proprie risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie all’attuazione di un progetto generale, integrato e coordinato, inerente la valorizzazione e la fruizione e a tal fine ritengono opportuno addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa che disciplini i reciproci impegni;

– che rimangono comunque fermi gli obblighi di legge con particolare riferimento alle competenze del Ministero e della Soprintendenza in materia di tutela dei beni culturali fissate dal D.Lgs. 42/2004;

TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Soggetti e oggetto del protocollo d’intesa

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa. La Soprintendenza e il Comune concordano di pervenire alla definizione e attuazione di un progetto generale, integrato e coordinato, per la gestione, valorizzazione e fruizione da parte del pubblico del sito archeologico della Caverna delle Arene Candide.

Art. 2 – Modalità di valorizzazione

Le parti concordano che le attività di valorizzazione e fruizione dell’aree, consistenti nell’accoglienza e assistenza al pubblico con visite guidate, nei servizi di pubblicità, promozione e comunicazione, sarà oggetto di attuazione da parte del Comune o di un concessionario individuato dal Comune per il periodo di trentasei mesi.

I contenuti del progetto di valorizzazione, saranno condivisi tra il Comune e la Soprintendenza.

Dal momento che all’interno della Caverna sono presenti stratigrafie di interesse archeologico contenenti reperti archeologici, l’ente incaricato della gestione, lo stesso Comune o altro soggetto concessionario, dovrà ricomprendere nel proprio organico un conservatore archeologo, in possesso di Diploma di Specializzazione in beni archeologici o di Dottorato di ricerca in materie affini.

Il personale che opererà sul sito, in possesso dei necessari requisiti formativi di base (laurea quadriennale o specialistica in lettere antiche o beni culturali con indirizzo archeologico), dovrà essere munito di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile a copertura di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso delle attività.

La Soprintendenza si impegna fin d’ora a fornire ai suddetti operatori apposita formazione specifica sul sito secondo modalità da concordare.

Successivamente all’avvio del progetto di valorizzazione, il Comune si impegna alla trasmissione alla Soprintendenza di una nota informativa, alla fine di ciascun anno, sullo stato di attuazione delle attività, con particolare riferimento al numero dei visitatori e agli introiti.

Resta inteso che la Soprintendenza potrà comunque organizzare direttamente, previa comunicazione al Comune e all’ente gestore, iniziative di valorizzazione e di fruizione pubblica nel sito in occasione di eventi scientifici di particolare rilevanza e di ricerche archeologiche.

Art. 3 – Oneri connessi all’attuazione della convenzione

In relazione al sostegno finanziario del progetto, le parti convengono sin d’ora che il Comune, direttamente o tramite il concessionario, sosterrà gli oneri per la pulizia e il decoro delle aree, i costi per le manutenzioni, nonché le spese relative al diserbo.

La Soprintendenza sosterrà gli oneri per la manutenzione e la conservazione dei resti archeologici.

Le parti convengono sin d’ora che gli introiti derivanti dall’attuazione delle attività di valorizzazione e dalla vendita dei biglietti di ingresso, detratte le spese di manutenzione e gestione e la quota riservata al concessionario, saranno destinati ad opere finalizzate alla migliore conservazione e fruibilità del sito.

Relativamente alle modalità dell’attività di bigliettazione, le parti convengono che i biglietti di accesso al sito e le ricevute per l’erogazione degli altri servizi culturali saranno predisposti a cura del Concessionario, che provvederà all’incasso delle somme relative provvedendo di seguito a rendicontare l’utilizzo in conformità a quanto sopra previsto.

La presente convenzione non comporta alcun onere aggiuntivo per la Soprintendenza, né flussi finanziari fra le parti ed esclude reciprocamente le stesse da obblighi economici assunti singolarmente con terzi, esterni alla stessa.

Le attrezzature e le strutture conservate nel sito, che non rientrano tra quelle funzionali alla visita, sono di proprietà della Soprintendenza e sarà cura del Comune garantirne la corretta custodia.

Art. 4 – Obblighi in materia di sicurezza del sito

Con riferimento al sito individuato, le parti convengono sin d’ora che il Comune, tramite un proprio incaricato, provvederà alla redazione del Piano di Gestione delle Emergenze e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Detta documentazione dovrà essere preventivamente trasmessa alla Soprintendenza affinché questa verifichi la compatibilità dei contenuti con la tutela, la visibilità, il decoro, la corretta percezione dei beni culturali e rilasci a tal fine specifico nulla osta.

Detta documentazione sarà poi approvata dal Comune che, direttamente o tramite il concessionario, dovrà rispettarne le prescrizioni.

Gli obblighi contenuti nella predetta documentazione dovranno essere espressamente previsti nel contratto per l’affidamento dei servizi sottoscritto tra Comune e concessionario.

Art. 5 – Riproduzione e utilizzo di immagini

Considerata la finalità del presente protocollo, la Soprintendenza autorizza, senza oneri né corrispettivi, il Comune alla riproduzione video-fotografica dei reperti di proprietà statale, oggetto delle iniziative disciplinate dal presente protocollo, ai sensi degli articoli 107 e 108 del D. Lgs. n. 42/2004. Tale autorizzazione comporta, a favore della Soprintendenza, i diritti di utilizzazione per fini istituzionali. Il Comune si impegna a non utilizzare tali immagini per scopi diversi da quelli autorizzati e a fornirne copia alla Soprintendenza. Detto materiale non potrà essere riprodotto o duplicato da terzi con qualsiasi strumento, tecnica, o procedimento, senza preventiva autorizzazione della Soprintendenza.

Il Comune si impegna ad apporre con pari dignità il proprio logo con quello della Soprintendenza sui biglietti d’ingresso, sul materiale illustrativo (dépliant, cartoline etc.) realizzato ed in ogni forma diversa di prodotto atto alla promozione turistica e culturale (pagine web, pubblicazioni scientifiche, percorsi tematici, ecc.) del sito.

Art. 6 – Referenti operativi

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente protocollo d’intesa, ciascuna parte mette sin d’ora a disposizione dell’altra i propri referenti operativi individuati, rispettivamente, nella Dott.ssa …, funzionario archeologo, per la Soprintendenza e nella Dott.ssa …., Segretario Generale, per il Comune.

Art. 7 – Durata del protocollo d’intesa

La durata della convenzione è fissata fino al 31/12/2019, con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti. Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle parti può proporre l’avvio di una procedura di revisione. In mancanza di formale disdetta, da comunicarsi alla controparte, a mezzo lettera raccomandata, nel termine di almeno tre mesi prima della scadenza, la convenzione è tacitamente rinnovata per identico periodo.

Art. 8 – Inadempienza delle parti

Le parti convengono che la presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente da ciascuna di esse mediante comunicazione, da inviarsi a mezzo PEC, nel caso in cui l’altra risulti inadempiente a una qualsiasi delle obbligazioni previste e non vi abbia posto rimedio nel temine di 15 giorni dal ricevimento della diffida scritta.

Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alla controparte e saranno comunque fatti salvi gli impegni già assunti.

Ciascuno dei soggetti sottoscrittori potrà recedere anticipatamente dalla presente convenzione, previa indicazione per iscritto delle motivazioni di interesse pubblico sottese a detta decisione, con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 9 – Riservatezza e privacy

Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute riservate e saranno utilizzate direttamente per gli scopi del presente protocollo d’intesa.

Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003, al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati.

Art. 10 – Foro competente.

Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la competenza esclusiva sarà del Foro di Genova come individuato dall’art.25 c.p.c.

Art. 11 – Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 della parte seconda della tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell’art. 25, tabella B, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

Art. 12-Disposizioni finali

Il presente protocollo d’intesa è composto da sette pagine ed è redatto in due originali ciascuno dei quali sarà consegnato a ognuno dei soggetti sottoscrittori.

Finale Ligure, lì

Letto approvato e sottoscritto dalle parti

PER LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA

Il Soprintendente

PER IL COMUNE DI FINALE LIGURE

Il Sindaco

  1. GENOVA[6]

Nella città di Genova possono essere visitate una serie di testimonianze diffuse a carattere archeologico, esito di lavori pubblici e privati che hanno interessato il sottosuolo negli ultimi decenni e che sono state opportunamente valorizzate in situ, Di particolare interesse sono le soluzioni espositive individuate per la fruizione dei resti di diverse epoche storiche e preistoriche individuati dai lavori della Metropolitana e musealizzati all’interno delle principali stazioni (cd. “Archeometri”).

Si tratta, però, di opere di allestimento integrate nella funzionalità quotidiana degli edifici ospitanti (palazzi, chiese e metro appunto) e non di vere e proprie aree archeologiche con unapropria autonomia funzionale e operativa. L’unico contesto con queste caratteristiche è quello risultante dai lavori di sistemazione e sostruzione nella zona di San Donato/piazza delle Erbe, che hanno dato luogo a importanti scavi archeologici e al nuovo spazio pubblico dei Giardini Luzzati.

La nuova area archeologica del supposto anfiteatro romano si integra, quindi, in questo nuovo spazio urbano, destinato in superficie alla pubblica fruizione. Considerato il rischio di rapido degrado dell’area il Comune di Genova e la Soprintendenza hanno promosso attraverso specifico accordo un sistema di gestione integrata dell’area archeologica, dei giardino pubblico e del punto di ristoro, affidato alla Cooperativa Sociale “Il cesto”, che ne cura la fruibilità complessiva in collaborazione con la Cooperativa Archeologia di Firenze e con il Teatro della Tosse. I Giardini Luzzati la locale area archeologica sono diventati, così, una delle realtà più positive dell’intero centro storico genovese, insieme luogo di aggregazione, svago e esperienza culturale, archeologica e teatrale, nel solco della più antica tradizione locale.

ACCORDO

per la fruizione e valorizzazione dell’area archeologica dei Giardini Luzzati nel Comune di Genova

TRA

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia della Liguria (di seguito nominata, per brevità, Soprintendenza), con sede legale in Genova Via Balbi 10, codice fiscale 80047930104, rappresentata dal Soprintendente…

E

il Comune di Genova, con sede in Via Garibaldi 9 -16124 Genova codice fiscale 00856930102 rappresentato dal Dirigente dell’Area Cultura…

VISTI

  • la legge 07.08.1990 n. 241, ss.mm.ii., recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l’art. 15 rubricato Accordi fra pubbliche amministrazioni, il cui comma 1 prevede che …anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune…;
  • il D.lgs 42/2004 Codice dei Beni culturali e del paesaggio 102 Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica; comma 4, primo cpv., secondo il quale …al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell’ambito e con le procedure dell’articolo 112….;
  • la legge della Regione Liguria LIGURIA, L.R. n. 33/2006, Testo Unico in materia di cultura (B.U.R. Liguria – n. 16 del 02/11/2006);

la nota prot n. 8763 del 18.09.2008; la circolare esplicativa n. 17 del 09.09.2010 e la circolare n. 10 del 27.07.2011 della Direzione Generale per le Antichità del MIBACT;

–  il D.P.C.M. del 29/08/2014 n. 171 art. 32 comma 1;

– il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, “ T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali “;

– l’art. 107 del D.Lgs 267/2000

PREMESSO

– che l’area archeologica dei Giardini Luzzati ubicata in comune di Genova è di proprietà del Comune di Genova;

– che l’area archeologica dei Giardini Luzzati è stata sottoposta a provvedimento di tutela con D.M. 2/11/1993, notificato in data 6/12/1993 e trascritto alla Conservatoria del Registro Immobiliare il

29/12/1993, mentre i resti murari di interesse archeologico, in data 22/12/1997 sono stati immessi con provvedimento Ministeriale tra i beni del Demanio;

– che l’esplorazione della vasta area (5200 mq), condotta per lotti in varie campagne (luglio 1992- dicembre 1992; febbraio-maggio 1993; settembre 1993; giugno-luglio 1995) e in successivi interventi occasionali, ma finora non completata, ha messo in luce un potente deposito archeologico ed un’articolata stratigrafia muraria, riconducibile a diverse fasi edilizie, e in particolare ad un anfiteatro del I secolo d.C., nonché ai  resti dell’urbanizzazione medievale e post medievale del quartiere;

– che la struttura dell’anfiteatro costituisce per le caratteristiche di raro edificio “povero” una delle pochissime strutture conservate della fase romana della città;

– che la Soprintendenza, in qualità di Ente deputato alla tutela del patrimonio archeologico regionale ha attuato interventi di restauro, adeguamento funzionale e valorizzazione con finanziamenti erogati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

– che nel 1995 e 1996 la Soprintendenza ha provveduto ad eseguire, con fondi ordinari, operazioni di restauro e protezione delle strutture antiche conservate nel cantiere, fino ad allora ancora esposte alle intemperie;

– che il Comune di Genova ha realizzato, con un importante contributo dell’allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali, una struttura di copertura dei resti archeologici, progettata con lo scopo di rendere visibili i resti antichi e di garantire attività di quartiere;

– che la Soprintendenza ha inserito nel Piano spesa 2010 e in quello 2015 fondi per la manutenzione delle strutture antiche, la sistemazione dell’area e l’allestimento didattico;

– che per rendere visitabili le strutture è necessario un servizio di apertura, custodia e chiusura dell’area.

CONSIDERATO

– che è compito della Soprintendenza promuovere e valorizzare le aree archeologiche di propria competenza e che è interesse della Soprintendenza attivare ogni possibile sinergia per diffonderne la conoscenza e la sensibilità pubblica verso il patrimonio archeologico;

– che è compito del Comune incrementare l’offerta culturale e turistica all’interno del proprio territorio e che è interesse del Comune instaurare rapporti di collaborazione sempre più intensi e proficui con le istituzioni culturali operanti sul territorio;

– che la Soprintendenza e il Comune, concordando sull’opportunità di individuare azioni sinergiche per un’ottimale fruizione del patrimonio archeologico rappresentato dalla suddetta area, intendono cooperare al fine di consentire la restituzione al pubblico godimento dei resti, attualmente non visitabili;

– che per rendere visitabile le strutture è necessario attivare un servizio di apertura, custodia e accoglienza dell’area archeologica;

che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso (D.lgs 42/2004, artt. 6 e 7) anche col concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati (D.lgs 42/2004, art. 6 comma 3).

TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto dell’Accordo

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo e rappresentano i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

La Soprintendenza e il Comune, attraverso il presente atto, concordano di definire e attuare un progetto integrato  e   coordinato,  per  la  gestione,  valorizzazione   e   fruizione   da  parte   del  pubblico    dell’area

 

archeologica individuata nelle premesse mediante azioni ed iniziative compatibili con gli scopi istituzionali cui il bene è destinato.

Art. 2 – Obiettivi e finalità

Nel rispetto dei principi richiamati dal D.lgs.42/2004 (“Codice dei Beni Culturali”) la Soprintendenza e il Comune riconoscono la necessità di rendere fruibile al pubblico l’area archeologica di S. Donato/Piazza  delle Erbe, vale a dire apertura dell’area al pubblico mediante servizi di accoglienza, realizzazione  di percorsi guidati, supporti alla visita, manutenzione e migliorie all’allestimento museale, attività didattica, pubblicazioni e ricerche.

Art. 3 – Impegni e oneri delle parti

Il Comune si impegna a:

– garantire l’apertura e l’accoglienza del pubblico dell’area archeologica di San Donato/Piazza delle Erbe con modalità definite d’intesa con la Soprintendenza, anche avvalendosi di soggetti terzi;

– garantire la manutenzione ordinaria dell’area;

prevedere azioni di valorizzazione volte a migliorare la ricettività del sito, incrementando l’offerta dei servizi ai visitatori e la fruibilità dell’area;

– individuare soggetti dotati delle competenze tecniche e scientifiche necessarie, che  avranno l’incarico di condurre tali attività per conto del Comune stesso;

– adeguare l’area archeologica alle disposizioni in materia di sicurezza dettate dalla vigente normativa;

– trasmettere alla Soprintendenza una nota informativa alla fine di ciascun anno solare sullo stato di attuazione delle attività, con particolare riferimento al numero dei visitatori e agli introiti.

La Soprintendenza si impegna a:

– garantire la manutenzione straordinaria  dei resti archeologici;

– fornire al Comune e agli operatori individuati dal Comune dati e documentazione scientifica sulle ricerche intraprese e gli studi conseguenti;

– inserire l’area di San Donato/piazza delle Erbe tra le proprie attività di promozione e a pubblicizzare le iniziative comuni nel proprio sito web istituzionale e con ogni altro mezzo;

– collaborare alle iniziative di fruizione e valorizzazione programmate d’intesa col Comune. Entrambe le parti si impegnano a:

– elaborare un Piano di valorizzazione e gestione condiviso, nel quale vengano inserite le attività previste da attuarsi con cadenza annuale.

Art. 4 – Modalità di valorizzazione

Le parti concordano che le attività di valorizzazione consistenti nell’accoglienza e assistenza al pubblico mediante visite guidate e fruizione dell’area, saranno dettagliate all’interno del Piano Annuale di Valorizzazione, che individuerà le forme più idonee per il raggiungimento degli scopi del presente accordo.

A tal fine si individua nella persona del Soprintendente o suo delegato il referente per conto della la Soprintendenza e nel Direttore della Direzione Cultura o suo delegato il referente per il Comune. Detti referenti cureranno l’elaborazione del succitato piano.

Gli operatori, indicati dal Comune per realizzare le attività di mediazione culturale previste sul sito, dovranno essere, di norma e per quanto possibile, in possesso dei necessari requisiti formativi di base (laurea quadriennale o specialistica in lettere antiche o beni culturali con indirizzo archeologico) e dovranno essere muniti di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile a copertura di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso delle attività.

Art. 5 – Modalità di comunicazione

Considerata la finalità del presente accordo, la Soprintendenza autorizza, senza oneri né corrispettivi, il Comune alla riproduzione video-fotografica dei manufatti di proprietà statale, oggetto delle iniziative disciplinate dal presente atto, ai sensi degli articoli 107 e 108 del D. Lgs. n. 42/2004. Tale autorizzazione comporta, a favore della Soprintendenza, i diritti di utilizzazione per fini istituzionali. Il Comune si impegna  a non utilizzare tali immagini per scopi diversi da quelli autorizzati e a fornirne copia alla Soprintendenza.. Il pubblico dovrà essere reso edotto – che la riproduzione è avvenuta su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nonché del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

Il Comune si impegna ad inserire insieme al proprio logo quello del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la dicitura Soprintendenza Archeologia della Liguria, sui biglietti d’ingresso, sul materiale illustrativo (dépliant, cartoline etc.) realizzato, ed in ogni forma diversa di prodotto atto alla promozione turistica e culturale (pagine web, pubblicazioni scientifiche, percorsi tematici, ecc.) del sito.

Art. 6 – Azioni e risorse da destinarsi al sito

Compatibilmente con le proprie risorse il Comune, proprietario dell’area si impegna ad adoperarsi per reperire finanziamenti, sponsorizzazioni, collaborazioni fra soggetti diversi e per stimolare ogni possibile iniziativa volta all’opera di fruizione e divulgazione del complesso.

Art. 7 – Responsabilità ed obblighi in materia di sicurezza del sito

Con riferimento al sito individuato:

– il Comune adotta tutte le misure necessarie perché le attività connesse alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente accordo si svolgano in condizioni di sicurezza conformi alla vigente normativa;

– il Comune, tramite un proprio incaricato, provvederà alla redazione del Piano di Gestione delle Emergenze e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Detta documentazione dovrà essere preventivamente trasmessa alla Soprintendenza affinché questa verifichi la compatibilità dei contenuti con la tutela, la visibilità, il decoro, la corretta percezione dei beni culturali e rilasci a tal fine specifico nulla osta;

– il Comune assume a proprio carico ogni responsabilità, sia per danni procurati ai beni archeologici che per danni procurati a terzi, anche con la stipula, per tutta la durata della presente accordo, di una apposita polizza assicurativa con copertura adeguata, ovvero la richiederà al soggetto terzo incaricato delle attività  di gestione dell’area che avrà individuato mediante procedura ad evidenza pubblica.

Gli obblighi previsti dalla predetta documentazione dovranno essere espressamente previsti nel contratto per l’affidamento dei servizi sottoscritto tra Comune e concessionario.

Art. 8 – Durata dell’accordo

Il presente Accordo ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione. Tale periodo potrà essere prorogato per un ulteriore triennio previa valutazione congiunta e condivisa dei risultati conseguiti.

Dopo tale proroga il presente protocollo si intende esaurito.

L’eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all’altra parte con raccomandata a/r, con un preavviso di almeno sei mesi. Resta inteso che la disdetta non produce effetto sulla validità ed efficacia di concessioni a terzi in corso al momento della disdetta medesima che continuano a produrre effetti fino alla naturale scadenza.

Art. 9 – Recesso per inadempimento

Il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo esercita la vigilanza sulle attività di valorizzazione di cui al presente accordo. In caso di grave inadempienza o inosservanza delle condizioni di cui al presente atto è facoltà della Struttura Ministeriale recedere dall’accordo in qualsiasi momento con un preavviso di  un mese.

Art. 10 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso non sia possibile raggiungere l’accordo in questo modo, le parti indicano il Foro di Genova quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Genova, lì 2 marzo 2016

Letto approvato e sottoscritto dalle parti

PER LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA LIGURIA

Il Soprintendente (firmato digitalmente)

PER IL COMUNE DI GENOVA

Il Direttore della Direzione Cultura (firmato digitalmente)

  1. AMEGLIA[7]

Nel Comune di Ameglia sono ubicate due distinte aree archeologiche: la necropoli ligure di Cafaggio e la villa romana di Bocca di Magra.

Anche in questo caso, come per Albenga, la netta diversificazione storico-culturale e areale (in due distinte località del Comune) tra i due siti oggetto di intesa per la gestione e la presenza di un antiquarium comunale ha consigliato l’adozione dello strumento preliminare dell’accordo quadro, da cui discendono gli specifici protocolli attuativi.

L’individuazione da parte del Comune di Ameglia di un soggetto gestore dotato di adeguata professionalità archeologica e didattica (l’Associazione Culturale Vara-Magra) ha determinato il particolare successo del programma di valorizzazione delle aree archeologiche di Ameglia.

ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE IN ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

per l’esercizio coordinato ed integrato delle attività di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale delle aree archeologiche della villa romana di Bocca di Magra e della necropoli di Cafaggio nel Comuine di Ameglia (SP)

TRA

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia della Liguria (di seguito nominata, per brevità, Soprintendenza), con sede legale in Genova, Via Balbi, 10, codice fiscale sbal80047930104, rappresentata dal Soprintendente…

E

Il Comune di Ameglia, (di seguito nominato, per brevità, Comune), con sede in Ameglia (La Spezia), Via Cafaggio, 15, codice fiscale 8100143115, rappresentato dal Sindaco…

VISTI

– Il vigente sistema di disciplina dei beni culturali (art. 118 della Costituzione e D. Lgs. n. 42/2004) che impongono allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali il dovere e l’obiettivo di perseguire il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione e fruizione;

– l’art. 15 della L. 241/90, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell’attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;

– l’art. 102, comma 4, e l’art. 112, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004, in base ai quali lo Stato e gli altri Enti pubblici territoriali possono stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

– gli artt. 118 e 119 del D. Lgs. n. 42/2004, in base ai quali il Ministero, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive inerenti i beni culturali, anche con il fine di favorirne la fruizione;

PREMESSO

– che i soggetti firmatari il presente accordo hanno manifestato, ciascuno per le proprie competenze istituzionali, interesse a collaborare per le finalità indicate al seguente punto 2, in modo da realizzare un generale, integrato e coordinato esercizio delle attività di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale inerente i luoghi della cultura oggetto della presente convenzione;

– che i luoghi della cultura oggetto del presente protocollo appartengono a soggetti pubblici e pertanto sono sottoposti ope legis alle disposizioni della parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004;

TUTTO CIO’ PREMESSO LA SOPRINTENDENZA E IL COMUNE STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO

Art. 1 – Oggetto dell’accordo

La Soprintendenza, e il Comune, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, intendono cooperare, attraverso la messa a disposizione delle proprie risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie all’attuazione di un progetto generale, integrato e coordinato inerente la valorizzazione e la fruizione dei seguenti contesti culturali siti in Ameglia:

  1. “Area archeologica dell’antica Villa Romana di Bocca di Magra” in via C.A. Fabbricotti;
  2. “Necropoli antico Ligure di Cafaggio” in via Canal Grande;

Detto progetto comune atterrà alla valorizzazione scientifica e turistica dei luoghi succitati, alla creazione di percorsi allestitivi che – anche virtualmente e su WEB – ne agevolino, valorizzino e favoriscano la fruizione pubblica, alla pianificazione dell’attività didattica con le scuole per la migliore conoscenza, all’organizzazione di convegni, mostre e pubblicazioni su temi e problematiche connesse, all’elaborazione di programmi di ricerca a carattere locale, nazionale e internazionale su tematiche inerenti, facendo ricorso alle attuali tecnologie multimediali e ad ogni altra forma di gestione e comunicazione dei dati.

A tali fini le parti, con la presente convenzione, definiscono le strategie e gli obiettivi comuni nonché le linee di elaborazione dei conseguenti programmi che verranno fatti oggetto di convenzioni e/o specifici protocolli di attuazione.

Art. 2 – Obiettivi e finalità del progetto

Gli obiettivi e le finalità perseguite dalle parti, in relazione all’oggetto individuato all’art. 1, sono individuati come segue:

  1. integrazione tra politiche di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali e politiche del governo del territorio con riferimento alle aree indicate all’art. 1;
  2. coordinamento degli interventi dei diversi soggetti istituzionali competenti nell’ambito di scelte strategiche e programmi condivisi;

Art. 3 – Impegni delle parti

Ciascuna parte si impegna ad esercitare le funzioni e le attività di propria competenza istituzionale in modo da favorire il coordinamento e l’integrazione con l’azione di tutte le altre, in vista della realizzazione delle finalità e degli obiettivi comuni.

In particolare si impegnano a:

  1. eseguire l’accordo secondo il principio di leale collaborazione ed a trasmettersi reciprocamente tutte le informazioni rilevanti per la migliore realizzazione dell’accordo medesimo;
  2. esercitare le proprie competenze istituzionali, attraverso l’adozione degli atti di specifica competenza nella misura che si rendesse necessaria al perseguimento delle finalità del presente accordo e in presenza dei presupposti di legge;
  3. garantire l’adeguatezza delle condizioni di assetto e sistemazione dei beni in relazione alle esigenze di conservazione, tutela e sicurezza degli stessi in modo tale che le attività di valorizzazione e fruizione siano con queste assolutamente compatibili;
  4. garantire il coordinamento delle attività di scavo, studio, ricerca con impegno a concordare tempi e modalità di pubblicazione e comunicazione dei risultati progettuali;
  5. attivare ogni iniziativa atta al reperimento di forme di promozione e sostentamento, con particolare riguardo all’aspetto finanziario, degli scopi del presente accordo da parte di soggetti terzi;
  6. garantire l’adeguatezza organizzativa e professionale degli apparati incaricati della gestione, con particolare riferimento ai referenti organizzativi individuati al successivo punto 6.

Art. 4 – Personale e strutture coinvolti

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente protocollo d’intesa, ciascuna parte mette sin d’ora a disposizione delle altre, nei limiti delle proprie disponibilità e nella misura che verrà determinata a seguito degli specifici accordi operativi di cui all’art.1, le risorse economiche, il personale, le strutture, le attrezzature, le competenze tecniche e scientifiche e i servizi necessari garantendo, per ciò che riguarda il proprio personale, che lo stesso è coperto da idonea copertura assicurativa.

Art. 5 – Durata del protocollo d’intesa

La durata della convenzione è fissata in 36 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti. In mancanza di formale disdetta, da comunicarsi alla controparte, a mezzo lettera raccomandata, nel termine di almeno tre mesi prima della scadenza, la stessa si intenderà rinnovata per identico periodo.

Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle parti può proporre l’avvio di una procedura di revisione. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie saranno comunque concordate tra le parti.

Art. 6 – Referenti organizzativi

Per quanto riguarda la Soprintendenza i referenti organizzativi vengono individuati nel Funzionario Archeologo…; per quanto riguarda il Comune i referenti organizzativi vengono indicati ne Segretario Generale …

Art. 7 – Comitato di coordinamento

È istituito un Comitato di coordinamento, con il compito di coordinare le attività in progetto, che dovrà riunirsi con cadenza almeno semestrale al fine di verificare lo stato di avanzamento delle stesse e proporre eventuali modifiche o integrazioni del presente accordo o dei protocolli operativi che verranno sottoscritti.

Del Comitato fanno parte i soggetti sottoscrittori del presente protocollo o loro delegati e i referenti organizzativi di cui all’art. 6.

Art. 8 – Responsabilità delle parti

Le parti si obbligano ad adempiere a tutte le procedure connesse agli eventi in tempi utili a garantire una proficua riuscita dell’iniziativa.

Le parti convengono che ciascuna di esse, in caso di sopravvenuto giustificato motivo tale da impedire la prosecuzione nella collaborazione, potrà recedere dalla stessa mediante comunicazione da inviarsi alle altre a mezzo raccomandata A/R.

Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alle controparti e saranno comunque fatti salvi gli impegni già assunti.

Art. 9 – Riservatezza e privacy

Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute riservate e saranno utilizzate direttamente per gli scopi del presente protocollo d’intesa.

Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati.
Art. 10 – Foro competente

Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la competenza esclusiva sarà del Foro di Genova.

Art. 11 – Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 della parte seconda della tariffa del DPR 26 aprile 1986, n. 131. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell’art. 16, tabella B, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

Art. 12

Il presente protocollo d’intesa è composto da sei pagine ed è redatto in un unico originale; copia conforme dello stesso sarà consegnata a ciascuno dei soggetti sottoscrittori.

Ameglia,

PER LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA LIGURIA

Il Soprintendente

PER IL COMUNE DI AMEGLIA

Il Sindaco

Delle due convenzioni attuative per la gestione delle aree archeologiche di Ameglia si propone qui quella riferita ala necropoli ligure di Cafaggio.

PROTOCOLLO D’INTESA

per l’esercizio coordinato ed integrato delle attività di fruizione e promozione dell’area archeologica della Necropoli di Cafaggio nel Comune di Ameglia (SP)

TRA

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia della Liguria (di seguito nominata, per brevità, Soprintendenza), con sede legale in Genova Via Balbi 10, codice fiscale SBAL80047930104, rappresentata dal Soprintendente…

E

Il Comune di Ameglia, (di seguito nominato, per brevità, Comune), con sede in Ameglia (La Spezia), Via Caffaggio, 15, codice fiscale 8100143115, rappresentato dal Sindaco…

VISTI

– il vigente sistema di disciplina dei beni culturali (art. 118 della Costituzione e D. Lgs. n. 42/2004) che impongono allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali di perseguire il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione e fruizione;

– l’art. 15 della L. 241/90, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell’attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;

– l’art. 102, comma 4 e l’art. 112, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, in base ai quali lo Stato e gli altri Enti pubblici territoriali possono stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

– il DPCM n.171/2014 ( Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo);

– il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali“;

– l’accordo quadro stipulato tra Soprintendenza e Comune, finalizzato all’esercizio coordinato ed integrato delle attività di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale di interesse archeologico del Comune di Ameglia

PREMESSO

– che il sito archeologico della necropoli antico ligure di Cafaggio, catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Ameglia al Foglio 6 mappali n. 319 – 73 – 74 – 84 – 279, di proprietà del demanio dello Stato, possiede i più ampi requisiti d’interesse culturale e paesaggistico in quanto rappresenta un comprensorio di particolare rilevanza sia per l’eccezionalità delle testimonianze antiche conservate, sia per la naturale vocazione che presentano in relazione alla fruizione pubblica. In relazione a detta area, nel corso degli anni, sono stati attuati interventi di restauro, adeguamento funzionale e valorizzazione con finanziamenti erogati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

– che il presente accordo intende pertanto disciplinare modalità di gestione atte a superare il carattere straordinario finora caratterizzante la fruizione pubblica a questo sito e a sviluppare e potenziare modalità di valorizzazione del complesso compatibili con le prioritarie istanze di tutela;

– che risulta necessario pervenire alla predisposizione di un piano di fruizione e valorizzazione condiviso da Comune e Soprintendenza, anche al fine di pervenire all’adozione di criteri comuni in materia di valorizzazione e promozione del suddetto patrimonio archeologico;

– che risulta parimenti necessario e urgente pervenire all’esatta definizione delle criticità inerenti la suddetta area archeologica al fine di verificare le prospettive di manutenzione e gestione coordinata in modo da ottimizzare la corretta tutela e piena valorizzazione anche in considerazione dei prevedibili futuri flussi turistici;

– che la Soprintendenza e il Comune, concordando sull’opportunità di individuare azioni sinergiche per un’ottimale fruizione del patrimonio archeologico rappresentato dalla suddetta area, intendono cooperare, attraverso la messa a disposizione delle proprie risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie all’attuazione di un progetto generale, integrato e coordinato, inerente la valorizzazione e la fruizione dei suddetti luoghi culturali e a tal fine ritengono opportuno addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa che disciplini i reciproci impegni;

– che rimangono comunque fermi gli obblighi di legge con particolare riferimento alle competenze in materia di tutela dei beni culturali fissate dal D.Lgs. 42/2004;

TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Soggetti e oggetto del protocollo d’intesa

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa. La Soprintendenza e il Comune concordano di pervenire alla definizione e attuazione di un progetto generale, integrato e coordinato, per la gestione, valorizzazione e fruizione da parte del pubblico dell’ area archeologica individuata nelle premesse.

Art. 2 – Modalità di valorizzazione

Le parti concordano che le attività di valorizzazione e fruizione dell’area, consistenti nell’accoglienza e assistenza al pubblico con visite guidate, nei servizi di pubblicità, promozione e comunicazione, sarà oggetto di attuazione da parte del soggetto individuato dal Comune attraverso procedure ad evidenza pubblica per il periodo di 36 mesi.

I contenuti del progetto di valorizzazione saranno condivisi tra il Comune e la Soprintendenza.

Gli operatori, in possesso dei necessari requisiti formativi di base (laurea quadriennale o specialistica in lettere antiche o beni culturali ), dovranno essere muniti di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile a copertura di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso delle attività.

La Soprintendenza si impegna fin d’ora a fornire ai suddetti operatori apposita formazione specifica sul sito secondo modalità da concordare.

Successivamente all’avvio del progetto di valorizzazione, il Comune si impegna alla trasmissione alla Soprintendenza di una nota informativa all’inizio di ciascun anno sulle attività di valorizzazione previste e di una nota informativa a fine di ciascun anno sullo stato di attuazione delle attività, con particolare riferimento al numero dei visitatori e agli introiti.

Art. 3 – Oneri connessi all’attuazione della convenzione

In relazione al sostegno finanziario del progetto, le parti convengono sin d’ora che il Comune sosterrà gli oneri per la pulizia e il decoro delle aree, i costi per le manutenzioni nonché le spese relative al diserbo.

La Soprintendenza sosterrà gli oneri per la manutenzione e la conservazione dei resti archeologici.

Le parti convengono sin d’ora che gli eventuali introiti derivanti dall’attuazione delle attività di valorizzazione e dalla vendita dei biglietti di ingresso, detratta la quota riservata al concessionario, saranno destinati ad opere finalizzate alla migliore conservazione e fruibilità del sito.

Relativamente alle modalità dell’attività di bigliettazione, le parti convengono che i biglietti di accesso al sito e le ricevute per l’erogazione degli altri servizi culturali saranno predisposti a cura del Concessionario che provvederà all’incasso delle somme relative provvedendo di seguito a versare le somme dovute alle parti sui conti di pertinenza.

La presente convenzione non comporta alcun onere aggiuntivo per la Soprintendenza, né flussi finanziari fra le parti ed esclude reciprocamente le stesse da obblighi economici assunti singolarmente con terzi, esterni alla stessa.

Art. 4 – Obblighi in materia di sicurezza del sito

Con riferimento al sito individuato, le parti convengono sin d’ora che il Comune, tramite un proprio incaricato, provvederà alla redazione del Piano di Gestione delle Emergenze e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Detta documentazione dovrà essere preventivamente trasmessa alla Soprintendenza affinché questa verifichi la compatibilità dei contenuti con la tutela, la visibilità, il decoro, la corretta percezione dei beni culturali e rilasci a tal fine specifico nulla osta.

Detta documentazione sarà poi consegnata prima dell’inizio delle attività al concessionario che ne dovrà rispettare le prescrizioni.

Il suddetto concessionario, relativamente al proprio personale destinato allo svolgimento delle attività di valorizzazione, dovrà espressamente impegnarsi a:

– garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza all’interno delle aree archeologiche tanto da parte degli operatori, rispetto ai quali assume la qualifica di datore di lavoro, quanto dei visitatori;

– garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;

– provvedere alla formazione antincendio e primo soccorso dei propri addetti.

Detti obblighi dovranno essere espressamente previsti nel contratto per l’affidamento dei servizi sottoscritto tra Comune e concessionario.

Art. 5 – Riproduzione e utilizzo di immagini

Considerata la finalità del presente protocollo, la Soprintendenza autorizza, senza oneri né corrispettivi, il Comune alla riproduzione video-fotografica dei reperti di proprietà statale, oggetto delle iniziative disciplinate dal presente protocollo, ai sensi degli articoli 107 e 108 del D. Lgs. n. 42/2004. Tale autorizzazione comporta, a favore della Soprintendenza, i diritti di utilizzazione per fini istituzionali. Il Comune si impegna a non utilizzare tali immagini per scopi diversi da quelli autorizzati e a fornirne copia alla Soprintendenza. Detto materiale non potrà essere riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica, o procedimento, senza preventiva autorizzazione della Soprintendenza. Il pubblico dovrà essere reso edotto, nelle forme ritenute più idonee, che la riproduzione è avvenuta su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nonché del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

Il Comune si impegna ad apporre con pari dignità il proprio logo con quello del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la dicitura Soprintendenza Archeologia della Liguria, che sarà fornito dalla Soprintendenza, sui biglietti d’ingresso, sul materiale illustrativo (dépliant, cartoline etc.) realizzato, ed in ogni forma diversa di prodotto atto alla promozione turistica e culturale (pagine web, pubblicazioni scientifiche, percorsi tematici, ecc.) del sito.

In caso di immissione delle riproduzioni digitali nella rete informatica, occorrerà assicurare che le stesse non siano scaricabili.

Art. 6 – Referenti operativi

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente protocollo d’intesa, ciascuna parte mette sin d’ora a disposizione dell’altra i propri referenti operativi individuati, rispettivamente, nel Funzionario archeologo … per la Soprintendenza e nel Funzionario dell’area amministrativa … per il Comune.

Art. 7 – Durata del protocollo d’intesa

La durata della convenzione è fissata in 36 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti. Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle parti può proporre l’avvio di una procedura di revisione. In mancanza di formale disdetta, la convenzione è tacitamente rinnovata per identico periodo.

Art. 8 – Inadempienza delle parti

Le parti convengono che la presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente da ciascuna di esse mediante comunicazione, da inviarsi a mezzo raccomandata AR o PEC, nel caso in cui l’altra risulti inadempiente a una qualsiasi delle obbligazioni previste e non vi abbia posto rimedio nel temine di 15 giorni dal ricevimento della diffida scritta.

Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alla controparte e saranno comunque fatti salvi gli impegni già assunti.

Ciascuno dei soggetti sottoscrittori potrà recedere anticipatamente dalla presente convenzione, previa indicazione per iscritto delle motivazioni di interesse pubblico sottese a detta decisione, con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 9 – Riservatezza e privacy

Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute riservate e saranno utilizzate direttamente per gli scopi del presente protocollo d’intesa.

Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003, al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati.

Art. 10 – Foro competente

Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la competenza esclusiva sarà del Foro di Genova come individuato dall’art.25 c.p.c..

Art. 11 – Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 della parte seconda della tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell’art. 25, tabella B, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

Art. 12 – Disposizioni finali

Il presente protocollo d’intesa è composto da sei pagine ed è redatto in due originali ciascuno dei quali sarà consegnato a ognuno dei soggetti sottoscrittori.

Genova, lì

Letto approvato e sottoscritto dalle parti

PER LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA LIGURIA

Il Soprintendente

PER IL COMUNE DI AMEGLIA

Il Sindaco

  1. Riflessioni preliminari

È ancora presto per tentare un bilancio organico in termini di vantaggi/svantaggi del modello che qui si è riassunto per la gestione integrata Stato/Enti locali delle aree e dei musei civici archeologici. Il periodo di test del sistema è ancora troppo breve ma qualche suggestione può già trarsi dai primi riscontri, ancora troppo puntuali ed episodici di funzionari e pubblico.

I punti di forza presunti e le opportunità offerte in concreto dall’esternalizzazione ai Comuni delle aree archeologiche statali non sempre coincidono. Quella maggiore prossimità ai luoghi in causa dei Comuni, enti “locali” per definizione, non sempre pare tradursi in una più incisiva capacità di azione manutentiva e di promozione. Gli ostacoli burocratici sembrano, anzi, se possibile, più ardui di quelli che si frappongono alla tradizionale gestione indiretta da parte delle Soprintendenze, che almeno assicurava quasi ovunque gli standard minimi di decoro con i risicati fondi ministeriali. Non in tutti i casi liguri (e temo anche in diversi casi veneti) i Comuni, che pure dispongono o dovrebbero disporre di risorse interne e esterne per la gestione del verde pubblico, si sono dimostrati effettivamente capaci di un miglioramento sostanziale del servizio di manutenzione delle aree a loro affidate.

Anche la frequenza delle aperture al pubblico e la capacità quantitativa in termini di attrazione del pubblico non in tutti i casi pare incoraggiante. Il sistema classico delle aperture occasionali a gruppi selezionati da parte di personale interno delle Soprintendenze (tipicamente con i FUA o altri progetti incentivanti tipo “Giornate del Patrimonio”) o di terzi coinvolti ad hoc rischia di apparire se non più conveniente non molto meno produttiva in termini di gradimento da parte del pubblico.

Queste considerazioni non incoraggianti sembrano valere soprattutto per le aree più piccole e periferiche rispetto ai centri urbani, il cui grado di attrazione, anche con un servizio di visite strutturato e continuo resta basso.

Aree ad alta vocazione turistica, come in Liguria le grotte di Toirano o del tutto caratteristiche e quasi uniche, come i relitti sottomarini di Albenga, godono di pubblici numerosi e motivati, che ne assicurano la piena sostenibilità. In questi casi è più facile e quasi ovvio accontentare una domanda già ben strutturata e orientata, che non necessita di essere “costruita”. Analogamente l’integrazione di diverse offerte sociali e culturali, come nel caso dell’area archeologica urbana dei Giardini Luzzati a Genova, facilita l’integrazione di pubblici diversi, che fruiscono dell’intero pacchetto e aumentano l’appeal della mera offerta qrcheologica, di per sé insufficiente.

La capacità di costruire ex novo di una domanda turistica per aree ancora pressoché ignote al grande pubblico rappresenta il solo, possibile volano per la loro piena valorizzazione e fruizione.

Questa capacità non rientra ancora nelle competenze e purtroppo forse nemmeno negli interessi primari della maggior parte delle amministrazioni locali. Per natura e comprensibilmente ancora aliene da una vocazione ben strutturata per la valorizzazione culturale di beni complessi come quelli culturali e archeologici in particolare. Questa capacità di valorizzazione specialistica è posseduta invece, in dose sempre crescente, da archeologi professionisti, singoli e associati. La competenza scientifica e la propensione alla didattica e alla comunicazione possono fare e di fatto fanno la differenza. Laddove, infatti, il terzo anello della catena operativa di questo modello di gestione integrata è rappresentato da archeologi qualificati e motivati (come ad Ameglia) il meccanismo non si inceppa e diventa virtuoso. La spinta propulsiva offerta da questi operatori qualificati funge, infatti, da richiamo e da innesco del sistema pubblico, riuscendo a coinvolgere sia la Soprintendenza che i Comuni nel processo di valorizzazione e comunicazione.

I vantaggi teorici di una gestione pubblica integrata come quella qui proposta risultano, quindi, più evidenti quando un soggetto privato, in possesso di adeguata qualificazione è capace di fare perno tra istituzioni e pubblico. Per questo motivo abbiamo cercato di insistere quando possibile, anche nelle previsioni contenute negli atti di intesa, per una chiara qualificazione professionale dei soggetti individuati per la gestione in concreto delle attività di fruizione pubblica. Non sempre, però, questo orientamento ha potuto essere accolto e si è necessariamente ripiegato su soggetti non qualificati appartenenti ad associazioni generiche. Anziani e appassionati sono in molti casi l’unica chance per la fruizione di aree insostenibili dal punto di vista strettamente professionale ma non garantiscono certo la stessa forza propulsiva di giovani archeologi ben motivati.

Insomma, ancora molto va fatto e qualcosa certamente rivisto e ricalibrato, ma temo che solo dalla piena sinergia tra i diversi livelli di enti pubblici e dal coinvolgimento di soggetti privati altamente qualificati e motivati possa scaturire quella piena integrazione delle aree archeologiche nel sistema educativo-scolastico e turistico in generale che tutti desideriamo e che queste aree meritano. E analoga considerazione può essere fatta per i piccoli musei civici di natura prettamente archeologica, che analogamente possono reggersi solo dal mutuo contributo di enti pubblici e soggetti privati. E che con le aree archeologiche di riferimento devono necessariamente dialogare e raccordarsi in un sistema unitario di attrazione e rinvii reciproci.

Il contributo conoscitivo offerto dalla Regione Liguria partecipando con la Soprintendenza all’edizione della nuova Guida Archeologica della Liguria (De Ferrari Editore, Genova 2017) è stato un altro importante elemento per avvicinare un più vasto pubblico a questa peculiare categoria di luogo della cultura.

Vincenzo Tiné (con il contributo di Neva Chiarenza, Marta Conventi, Luigi Gambaro, Stefano Roissi, Elisabetta Starnini, Antonella Traverso, Simon Luca Trigona)

NOTE

[1] Desidero ringraziare per il fondamentale contributo tecnico-amministrativo la collega Valeria Callegari dell’allora Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, che ha messo a punto lo schema di riferimento dei diversi accordi qui citati. Il primo caso di applicazione del modello gestionale che si propone è stato quelle delle aree archeologiche di Este (PD), reso possibile dalla piena collaborazione offerta dal Sindaco, Giancarlo Piva e dall’Assessore alla Cultura, Eleonora Florio. Tra i funzionari archeologi che hanno curato con lo scrivente l’applicazione di questo modello ai diversi casi locali ricordo e ringrazio: Brunella Bruno, Elodia Bianchin, Cinzia Rossignoli, Anna Larese, Mariolina Gamba e Giovanna Gambacurta della Soprintendenza per i beni archeologi del Veneto e Marta Conventi, Luigi Gambaro, Simon Luca Trigona, Elisabetta Starnini, Neva Chiarenza e Antonella Traverso della Soprintendenza Archeologia della Liguria.

[2] Istruttoria curata da Luigi Gambaro della Soprintendenza Archeologia della Liguria.

[3] Istruttoria curata da Marta Conventi e Simon Luca Trigona della Soprintendenza Archeologia della Liguria.

[4] Istruttoria curata da Elisabetta Starnini della Soprintendenza Archeologia della Liguria.

[5]  Istruttoria curata da Marta Conventi e Stefano Rossi della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Liguria.

[6] Istruttoria curata da Antonella Traverso della Soprintendenza Archeologia della Liguria.

[7] Istruttoria curata da Neva Chiarenza della Soprintendenza Archeologia della Liguria.